Completato il quadro del nuovo pagamento della tassa sulla tv con la pubblicazione del decreto in Gazzetta

di Marina Crisafi - È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 di ieri il decreto del ministero dello Sviluppo economico (n. 94 del 13 maggio 2016), che chiude definitivamente l'iter normativo del nuovo pagamento del canone Rai, avviato con la legge di stabilità 2016.

Il decreto (qui sotto allegato), entra oggi in vigore, sebbene la maggior parte delle disposizioni dallo stesso previste siano state già in gran parte attuate.

Ecco i punti chiave della nuova tassa tv come delineati dal provvedimento. E per chi avesse ancora dubbi, si può consultare l'elenco di domande e risposte pubblicate sul sito www.canone.rai.it:

Chi paga e quanto

Il canone tv va corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o quantità del relativo utilizzo.

L'importo annuale della tassa ammonta a 100 euro.

Sono previste tuttavia alcune esenzioni: tra cui quelle per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni con limite di reddito pari a 6.713,98 euro, quelle per gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia.

Addebito in bolletta

Come previsto dall'art. 3 del provvedimento, l'addebito del canone avverrà nella bolletta elettrica (per tutti i clienti residenti domestici), in dieci rate mensili che graveranno sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre e l'impresa dovrà inserire nelle bollette solo le rate scadute "nei periodi in cui vi è certezza della titolarità del contratto di fornitura di energia elettrica". Nei casi in cui non vi siano addebiti per consumi elettrici, il fornitore dovrà comunque inviare ai clienti le fatture con l'addebito del canone almeno una volta ogni 4 mesi e comunque in tempo utile, entro il mese di ottobre.

Per il 2016, il primo addebito nella bolletta elettrica scatterà solo con le fatture successive al 1° luglio e riguarderà cumulativamente tutte le rate scadute dell'anno in corso, ossia sette. Dal prossimo anno, il pagamento sarà invece diluito in dieci rate mensili da 10 euro ciascuna, da gennaio a ottobre (per un totale di 100 euro).

In caso di attivazione di una nuova utenza successivamente all'emissione da parte dell'impresa elettrica delle fatture con scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene addebitato, in un'unica soluzione, nella prima rata dell'anno successivo.

Laddove il contratto della luce sia intestato a soggetto della famiglia anagrafica diverso dall'intestatario del canone, l'Agenzia delle Entrate procede alla voltura d'ufficio.

La presunzione di detenzione

Dal 1° gennaio 2016, basta che esista un'utenza elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la residenza anagrafica per far presumere la detenzione di un apparecchio ricevente. Non è più possibile richiedere la disdetta per suggellamento dell'apparecchio, l'unico modo per superare la presunzione è quello di presentare una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell'Agenzia delle Entrate, mediante la quale, sotto la propria responsabilità, anche penale, si attesta di non possedere alcun apparecchio tv. La dichiarazione ha validità per l'anno in cui è presentata.

La dichiarazione di non detenzione

La dichiarazione può essere presentata sia da chi non detiene un televisore, sia per comunicare su quale utenza elettrica, intestata ad altro membro della famiglia vada addebitato il canone.

Il modello può essere presentato via web mediante il servizio disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, direttamente se si è in possesso del pin per l'accesso ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati. L'autocertificazione può anche essere presentata in forma cartacea, inviandola all'Agenzia (sportello abbonamenti Tv, casella postale 22, 10121 Torino) per raccomandata, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento (per la data, in tal caso, fa fede il timbro postale).

Lo scambio dei dati

Per rendere possibile l'addebito del canone nelle bollette elettriche è previsto uno scambio di informazioni tra l'Acquirente Unico e l'Agenzia delle Entrate (sentito il Garante per la protezione dei dati personali) al fine di individuare i contribuenti che vanno esentati e quelli che invece devono pagare il canone.

Le società elettriche che riscuoteranno le somme dovranno riversarle alle Entrate unitariamente entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e in ogni caso entro il 20 dicembre di ogni anno.

In caso di riversamento eccedente le somme riscosse, l'impresa può recuperare l'eccedenza in compensazione.

Per l'attuazione del complesso meccanismo di riscossione, alle imprese elettriche è riconosciuto un contributo forfettario di 14 milioni di euro per il 2016 e il 2017 a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle Entrate.

Il mancato pagamento del canone

Nel caso in cui il contribuente paghi parzialmente la fattura elettrica senza indicare l'imputazione delle somme, questa avverrà prioritariamente sulla fornitura elettrica e non sul canone Rai.

Nell'ipotesi di mancato pagamento (totale o parziale), l'impresa dovrà provvedere ad inviare solleciti al cliente, con le modalità tradizionalmente utilizzate, anche per la parte relativa al canone.

Per quanto attiene alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti sono comunque applicati dall'Agenzia delle entrate, la quale dovrà provvedere alle azioni di recupero in caso di mancato pagamento entro l'anno solare successivo.

In nessun caso, comunque, il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica.

I rimborsi

Nel caso in cui il canone venga addebitato erroneamente (ad es. alla famiglia che abbia presentato dichiarazione di non detenzione), è possibile presentare richiesta di rimborso.

Le modalità per l'istanza sono demandate ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Le richieste di rimborso saranno esaminate dallo sportello Sat dell'ufficio territoriale di Torino dell'Agenzia, ed entro 60 giorni trasferite all'Acquirente unico, che avrà cinque giorni lavorativi di tempo per trasmettere alle imprese elettriche i dati relativi ai rimborsi. Gli stessi saranno effettuati dalle società elettriche direttamente mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità, entro 45 giorni dalla ricezione dei dati suddetti.

Il decreto sul canone Rai
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Foto: 123rf.com
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