In conformità a quanto previsto dalla Direttiva 95/2001 in materia di sicurezza generali dei prodotti, recepita in Italia con Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172: Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, la Commissione CE il 14 dicembre 2004 ha adottato una Decisione che stabilisce gli orientamenti per la denuncia della pericolosità di generi di consumo alle autorità competenti degli Stati membri da parte di produttori e distributori. Gli allegati al provvedimento recano: I - Formulario di notifica per la denuncia alle autorità della pericolosità di prodotti da parte di produttori o distributori; II - Quadro metodologico per facilitare la valutazione coerente dei rischi. Il provvedimento ha anche l'obiettivo di impedire il proliferare di notifiche aventi a oggetto misure o decisioni riguardanti «singoli prodotti o circostanze» che non richiedono alcun controllo o provvedimento delle autorità e che non forniscono informazioni utili per valutare i rischi e tutelare i consumatori. Secondo l'orientamento fornito dalla Commissione la notifica è superflua quando è chiaro che il rischio è connesso soltanto con un numero limitato di prodotti (o di lotti) ben identificati e il produttore/distributore ha fondati motivi per concludere che il rischio è interamente sotto controllo e la sua causa è tale che la conoscenza dell'incidente non rappresenta un'informazione utile per le autorità (si pensi al cattivo funzionamento di una linea di produzione, a errori di maneggio o d'imballaggio, ecc.). (Commissione, Decisione 14 dicembre 2004 che stabilisce gli orientamenti per la denuncia della pericolosità di generi di consumo alle autorità competenti degli Stati membri da parte di produttori e distributori, conformemente all'articolo paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ? pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2004, L 381).

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