La gratuità di un atto ex art. 64 l.f. deve essere valutata dal punto di vista del soggetto che lo pone in essere, e ciò in quanto il pregiudizio che l'atto arreca alla massa dei creditori deve essere visto in funzione del soggetto che lo compie (gratuità ex latere solventis). E' quindi necessario esaminare l'operazione economica posta in essere dal fallito e se questi abbia con il pagamento eseguito depauperato o meno il proprio patrimonio. Non ricorre pertanto la fattispecie in esame qualora il fallito abbia ricevuto a sua volta - dall'accipiens o dal debitore beneficiario - una controprestazione o una qualsiasi utilità indiretta. In quest'ultimo caso, infatti, il pagamento non potrebbe considerarsi gratuito e dovrebbe conseguentemente escludersi l'applicabilità del disposto di cui all'art. 64 L.F.
Nella decisione

In evidenza oggi: