In Gazzetta il decreto attuativo che individua le 19 categorie professionali che potranno associarsi

di Marina Crisafi - Via libera definitivo alle associazioni multidisciplinari a 360° per gli avvocati. Il decreto del ministero della giustizia n. 23/2016, attuativo dell'art. 4 della riforma forense è approdato infatti in Gazzetta ufficiale (qui sotto allegato).

Sono ben 19, in luogo delle 17 iniziali dopo l'inserimento in corsa anche dei periti industriali (leggi: "Associazioni multidisciplinari, anche i periti industriali tra i colleghi degli avvocati") le professioni, organizzate in collegi e ordini che potranno associarsi con i professionisti del diritto, al fine di favorire la massima sinergia tra le più ampie categorie professionali per offrire opportunità concrete negli attuali e futuri scenari di mercato.

Le categorie coinvolte

A stringere patti con gli avvocati (oltre ad altri avvocati), secondo l'art. 2 del decreto, saranno le seguenti categorie di liberi professionisti non iscritti nell'albo forense ma appartenenti ad ordini e collegi professionali:

- ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;

- ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;

- ordine degli assistenti sociali;

- ordine degli attuari;

- ordine nazionale dei biologi;

- ordine dei chimici;

- ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

- ordine dei geologi;

- ordine degli ingegneri;

- ordine dei tecnologi alimentari;

- ordine dei consulenti del lavoro;

- ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;

- ordine dei medici veterinari;

- ordine degli psicologi;

- ordine degli spedizionieri doganali;

- collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;

- collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;

- collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;

- collegio dei geometri e geometri laureati.

Regolamentazione

Ai fini della regolamentazione delle associazioni elencate, il decreto rinvia espressamente all'art. 4 comma 3 e seguenti della l. n. 247/2012 (iscrizione in elenco presso il consiglio dell'ordine; sede dove si trova il centro principale degli affari; attività indicate nell'oggetto sociale; redditi secondo i criteri di cassa; ecc.), nonché ove compatibili alle disposizioni del codice civile.

Si ricorda, inoltre, che ad oggi la legge professionale forense (art. 4, comma 4 l. n. 247/2012), prevede che l'avvocato possa essere associato ad una sola associazione. Il divieto, tuttavia, potrebbe cadere in futuro, laddove venga accolta la norma del ddl concorrenza all'esame del Parlamento, che prevede la libera associazione da parte dei legali, con l'unico limite del conferimento dell'incarico professionale a titolo personale e che dalla partecipazione al sodalizio non derivi pregiudizio alla libertà, autonomia ed indipendenza del professionista.

Il d.m. giustizia n. 23/2016

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