Il Ministero dello Sviluppo affida alla Consap la gestione delle domande di rimborso. Ecco tutti i dettagli e le modalità di inoltro
di Lucia Izzo - Nuova iniziativa per il rimborso delle cc.dd. "polizze dormienti", espressione che identifica le polizze vita scadute o prescritte che non siano state riscosse dai titolari entro il termine prestabilito, incassando quanto di spettanza.

L'attuale disciplina prevede che i diritti derivanti dalle polizze vita si prescrivano decorsi 10 anni "dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda", essenzialmente dal giorno della scadenza, laddove questa sia prevista in contratto, oppure dal giorno del decesso dell'assicurato.
La mancata riscossione comporta il confluire della polizza al Fondo dormienti istituto presso il MEF.

Tuttavia, il Ministero dello Sviluppo Economico ha promosso una nuova iniziativa di rimborso affidando alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a. (Consap) la gestione delle domande di rimborso delle somme relative alle c.d. "Polizze dormienti" affluite al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005.

Polizze rimborsabili


La Concessionaria precisa che sono rimborsabili solamente le polizze che soddisfino tutti i requisiti previsti dall'Avviso di rimborsabilità (qui sotto allegato).
Si tratta delle polizze vita prescritte che soddisfano le seguenti condizioni:

1. Evento (morte/vita dell'assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
2. Prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° aprile 2010;
3. Rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell'Intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti.
4. Non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell'ambito di uno dei precedenti due avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.

In caso di accoglimento della domanda, sarà corrisposto al massimo il 70% dell'importo della polizza devoluto dall'Intermediario al Fondo rapporti dormienti.

Domanda di rimborso


Le domande di rimborso potranno essere presentate solo dopo il 22 febbraio 2016 e dovranno pervenire entro e non oltre l'8 aprile 2016.
La domanda di rimborso, compilabile anche elettronicamente, è presente a questo link, a cui può aggiungersi il modulo per "Ulteriori Richiedenti" rintracciabile a questo link.

L'inoltro della domanda e relativi allegati deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Consap Spa - Gestione Polizze dormienti, Via Yser, 14 - 00198, Roma;
- Plico a mano: le domande possono essere presentate all'indirizzo di cui sopra dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il venerdì;
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: consap@pec.consap.it.

Per r qualsiasi chiarimento sarà, inoltre, possibile chiamare il numero 06.85796444 attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 17 o scrivere alla mail polizzedormienti@consap.it (da non utilizzare per l'invio delle istanze).
Avviso di rimborsabilità "Polizze Dormienti"

Foto: 123rf.com
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