E' nullo il decreto ingiuntivo emesso sulla base del solo saldaconto dovendo essere prodotto il completo estratto del conto da cui evincere le operazioni compiute durante l'intero rapporto. Le clausole contrattuali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della l. 154/92 che, con riguardo agli interessi dovuti dalla clientela, si limitano a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, sono divenute inoperanti a partire dal 9 luglio 1992. Al contratto di conto corrente bancario privato della clausola nulla si applicano gli interessi in misura legale e dunque a) quella calcolata ex art. 1284 c.c. fino all'entrata in vigore della l. n. 154/92; b) quella calcolata ex art. 5 l.n. 154/92 e, poi, ex art. 117 d. lgs. n. 385/93: in tal caso gli interessi vanno determinati con riferimento al tasso minimo e massimo dei BOT calcolato prendendo a riferimento l'anno della loro emissione anteriore ad ogni operazione, con la precisazione che, dopo la chiusura del conto, gli interessi andranno invece calcolati ex art. 1284 c.c. Nel caso in cui a seguito di fusione per incorporazione fra istituti di credito il processo sia stato dichiarato interrotto e, quindi, riassunto non dall'incorporante, rimasta contumace, bensì dalla diversa banca a cui l'incorporante aveva ceduto un ramo della propria azienda, la cessionaria, sotto il profilo processuale, assume la veste di interveniente volontaria e, sul piano sostanziale, avendo provato la successione nel rapporto oggetto del giudizio, va considerata, essa sola, titolare del diritto controverso.
Nella sentenza

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