Guida alle novità introdotte dai due decreti pubblicati ieri in Gazzetta Ufficiale in vigore dal prossimo 6 febbraio. In allegato i testi dei decreti

di Marina Crisafi - Dal 6 febbraio diventa definitiva l'operazione depenalizzazione avviata dal Governo nei giorni scorsi (leggi: "Ingiuria, marijuana, guida senza patente: ecco tutti i reati cancellati").

Depenalizzazione: i due decreti

I due decreti (rispettivamente n. 7 e 8/2016 qui sotto allegati) sull'abrogazione di reati e sostituzione con sanzioni civili e sulla depenalizzazione vera e propria sono stati pubblicati ieri in Gazzetta Ufficiale.

Tra 15 giorni, dunque, con un colpo di spugna verranno cancellati dal codice penale e da una dozzina di leggi speciali, una quarantina circa di reati che non saranno più oggetto d'attenzione delle procure per finire invece sotto l'ombrello del giudice civile o delle autorità amministrative.

Tra questi, si ricorda, ci sono fattispecie datate (come l'obbligo di denuncia di detenzione di beni confiscati dalla repubblica di Salò o il rifiuto di prestare la propria opera in occasione di tumulti e rivolte popolari) ma anche reati di un certo rilievo come l'ingiuria, la guida senza patente, gli atti osceni, la coltivazione di stupefacenti a fini terapeutici, le omesse ritenute entro i 10mila euro, il danneggiamento semplice e il falso in scrittura privata.

Fase transitoria

Le misure saranno applicate anche ai processi in corso.

Nella fase transitoria, per quanto riguarda la depenalizzazione "amministrativa" si prevede, infatti, che la sostituzione delle sanzioni pecuniarie a quelle penali si applichi anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto, a meno che il procedimento non sia già stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili. In tal caso, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore, inoltre, non può applicarsi una sanzione amministrativa superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato. Né le sanzioni amministrative accessorie introdotte dalla depenalizzazione, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

L'autorità giudiziaria deve trasmettere entro 90 giorni gli atti vanno trasmessi all'autorità amministrativa competente per tutti i procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta dal PM; se il reato risulta estinto per altre cause è sempre il PM a richiedere l'archiviazione. Quando invece l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia con sentenza inappellabile perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all'autorità competente, la quale dovrà notificare gli estremi della violazione agli interessati entro 90 giorni (360 se residenti all'estero), i quali avranno 60 giorni di tempo per pagare in misura ridotta la sanzione.

Per quanto concerne, la depenalizzazione "civile", se i processi relativi agli ex reati sono stati definiti anteriormente al 6 febbraio, il giudice dell'esecuzione è tenuto a revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Le sanzioni

Il decreto sulla depenalizzazione "amministrativa" prevede quale regola base l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a 5.000 euro; da 5.000 a 30.000 euro per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a 20.000 euro; infine, da 10.000 a 50.000 euro per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a 20.000 euro.

Il secondo decreto, invece, sostituisce la sanzione penale con una sanzione pecuniaria oltre al risarcimento a vantaggio della vittima dell'illecito, la quale dovrà rivolgersi al giudice civile per ottenere il risanamento dei danni.

La sanzione sarà stabilita dal giudice e incassata dallo Stato, secondo le modalità e i termini demandati a un apposito decreto del ministero della giustizia.

La multa (variabile da 100 a 8mila euro per alcuni reati e da 200 a 12mila per il resto) sarà comunque commisurata, tra l'altro, alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, alla personalità e alle condizioni economiche dell'agente.

Al condannato potrà anche essere concesso un pagamento a rate (da 2 a 8 mesi), ma non inferiore a 50 euro mensili, potendo lo stesso decidere di estinguere la sanzione pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento.

Vedi anche:

Depenalizzazione: la lista completa dei 41 reati cancellati


Decreto Legislativo n. 7/2016
Decreto Legislativo n. 8/2016

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