La legge di Stabilità ha anticipato di un anno le nuove sanzionatorie tributarie originariamente previste per il 2017

di Valeria Zeppilli - A seguito della recente emanazione della legge di Stabilità 2016, pubblicata nella gazzetta ufficiale numero 302 del 30 dicembre 2015 (leggi: "La legge di stabilità 2016: ecco tutte le novità e il testo in pdf"), la riforma delle sanzioni amministrative è divenuta pienamente operativa già con l'arrivo del nuovo anno

Infatti, originariamente, il decreto legislativo numero 158 del 2015, aveva previsto che per l'entrata in vigore delle nuove sanzioni si sarebbe dovuto attendere l'avvento del 2017.

A seguito delle numerose proteste che tale previsione aveva portato con sé, tuttavia, la nuova legge di stabilità ha posto rimedio alle criticità e anticipato di un anno l'ingresso nel nostro sistema delle innovazioni.

Cosa cambia? L'omessa dichiarazione

Le novità sanzionatorie in vigore dal 1° gennaio riguardano, principalmente, l'omessa dichiarazione Irpef, Ires, Irap e Iva, l'infedele dichiarazione e le tardività.

Con riferimento al primo aspetto, sono oggi previste due sanzioni in luogo dell'unica in precedenza applicabile (che era compresa tra il 120 % e il 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di 258 euro).

Innanzitutto, vi è una sanzione ridotta di ammontare compreso tra il 60% e il 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 150 euro, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione successiva.

Vi è poi la sanzione ordinaria che va dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.

L'infedele dichiarazione

Per quanto riguarda, invece, l'infedele dichiarazione, le sanzioni sono ora le seguenti.

Con riferimento alla sanzione ordinaria, mentre prima essa era compresa tra il 100% e il 200% della maggiore imposta dovuta, oggi tale importo oscilla tra il 90% e il 180%.

Nel caso in cui le violazioni derivino da condotte fraudolente o da operazioni inesistenti, tuttavia, la sanzione è maggiorata e compresa tra il 135% e il 270%.

Invece, in ipotesi di cd. esigua evasione, ovverosia quando la maggiore imposta accertata si discosti di meno di tre punti percentuali da quella dichiarata e non superi i trentamila euro, la sanzione scende ulteriormente e va dal 60% al 120%. Lo stesso accade nel caso di evasione che derivi da errori relativi all'applicazione del principio di competenza.

Nel caso infine in cui l'evasione derivi da inesattezze nell'imputazione temporale di un componente e l'erario non abbia subito alcun danno, la sanzione è quella fissa di 250 euro.

Le tardività

Un'ultima rilevante novità sanzionatoria in vigore dal primo gennaio è quella che concerne le "lievi tardività".

Infatti, la relativa sanzione di base passa dal 30% al 15% nel caso in cui l'importo dovuto sia versato entro 90 giorni. Se si supera tale termine, la sanzione continuerà ad essere quella del 30%.

Le conseguenze di tale innovazione si ripercuotono anche sull'eventuale ravvedimento eseguito entro i primi 15 giorni dall'omissione.

In tal caso, infatti, la sanzione per ogni giorno di ritardo è pari a un quindicesimo della sanzione base, ovverosia del 15%.

Indebita compensazione di crediti, esportazioni e violazione dell'obbligo di registrazione

Altri ambiti sui quali si ripercuote la nuova normativa in materia di sanzioni sono quelli dell'indebita compensazione di crediti, delle esportazioni e della violazione dell'obbligo di registrazione.

Nel primo caso, se il credito è esistente compare una sanzione (tutta nuova) del 30% della parte utilizzata in eccedenza, mentre, se il credito è inesistente, la sanzione è compresa tra il 100% e il 200% dell'ammontare utilizzato.

Per quanto riguarda le esportazioni, invece, la sanzione non è più compresa tra il 100% e il 200% ma va da 250 a 2.000 euro.

Infine, con riferimento alla violazione degli obblighi di registrazione delle operazioni ai fini Iva, la sanzione non va più dal 100% al 200% dell'imponibile non documentato o registrato correttamente ma è scesa a un importo compreso tra il 90% e il 180%.

Se però la violazione non ha avuto ripercussioni sulla liquidazione periodica, la sanzione va da 250 a 2.000 euro.

Retroattività

Le nuove sanzioni, in quanto più favorevoli, potranno trovare applicazione anche ad alcune violazioni già commesse al momento il cui la loro operatività sia divenuta effettiva.

La condizione è che il provvedimento con il quale le sanzioni siano eventualmente già state irrogate non sia ancora divenuto definitivo.

Sulla base del terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo numero 472/1997, infatti, in tali casi opera il principio del favor rei.

Valeria Zeppilli

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