Emanato il decreto attuativo della legge n. 44/2015. Uno strumento per ottenere liquidità senza essere tenuti a rimborsare il prestito fino alla propria morte

di Valeria Zeppilli - Il prestito vitalizio ipotecario, riformato recentemente dalla legge numero 44 del 2015, è pronto per divenire operativo.

Si tratta di uno strumento nato per consentire ai sessantenni proprietari di un'immobile di ottenere liquidità senza essere tenuti a rimborsare il prestito (e neppure gli interessi) fino alla propria morte. Saranno poi gli eredi a decidere se procedere al rimborso oppure se lasciare che la casa sia venduta e il prestito sia rimborsato con il ricavo della vendita. Insomma una vera e propria alternativa alla vendita della nuda proprietà.

Lo strumento, come rinnovato nella prima parte dell'anno (leggi anche: "Prestito vitalizio: da oggi la casa diventa "cash", ma solo per gli over 60. Ecco come funziona"), è ora realtà: negli scorsi giorni è stato infatti firmato il decreto attuativo richiesto dalla legge.

Numerose le novità previste.

Innanzitutto, per poter accedere al finanziamento basta avere 60 anni di età (e non più 65 come in passato).

Inoltre il prestito volendo potrà essere estinto anche anticipatamente attraverso il trasferimento totale o parziale dei diritti reali sull'immobile in favore di terzi. Insomma: l'estinzione anticipata del finanziamento non è più connessa esclusivamente alla morte del proprietario.

Ulteriori rilevanti novità riguardano gli interessi: il beneficiario del prestito potrà scegliere se rimborsarli complessivamente alla scadenza (senza dovere nulla alla banca nel corso del rapporto) oppure a scadenze prestabilite.

L'ente finanziatore, poi, è ora obbligato a sottoporre all'interessato due "simulazioni del piano di ammortamento", per permettere a quest'ultimo di avere piena consapevolezza di come il debito si evolverà nel corso degli anni.

Nel caso in cui l'interessato decida di non accettare la proposta, l'ente finanziatore non potrà esigere le spese comunque sostenute.

Nel caso, invece, in cui il contratto sia sottoscritto, il finanziamento deve essere accompagnato da una polizza assicurativa sull'immobile, che non va necessariamente stipulata con il finanziatore.

Nel contratto, poi, deve prevedersi espressamente la possibilità della co-intestazione tra coniugi e conviventi more uxorio.

Da un punto di vista fiscale, l'imposta applicata è quella sostitutiva agevolata dello 0,25%.

Un ultimo interessante aspetto è la procedura prevista nel caso in cui l'immobile sia venduto a seguito del decesso del proprietario: la vendita, infatti, deve rigorosamente avvenire a prezzo di mercato in modo da permettere agli eredi di beneficiare degli eventuali andamenti positivi.

Valeria Zeppilli

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