I contenuti del DDL e in allegato il dossier di approfondimento in PDF
di Roberto Paternicò - Inizierà domani, 1 dicembre 2015, l'esame, presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, sulla proposta di legge A.C. 259 per conferire delega al Governo circa l'emanazione di un decreto legislativo volto a razionalizzare il contenzioso giudiziario in ambito sanitario.

La proposta di legge si compone di un unico articolo che prevede l'applicazione dei seguenti principi:

"…. 
a) estensione dell'obbligo assicurativo relativo al primo grave rischio e alla colpa grave a ogni struttura che esercita attività chirurgica, per danno causato ai pazienti da parte del chirurgo o per fatto autonomo della struttura;

b) identificazione di soglie di punibilità per la rilevanza penale attraverso una più precisa definizione a livello normativo del concetto di «colpa grave» in ambito sanitario;

c) introduzione obbligatoria di un sistema di valutazione del rischio clinico, composto da un osservatorio nazionale, da agenzie regionali e da unità di gestione istituite nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere;

d) previsione di forme di copertura assicurativa da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per il personale sanitario in caso di eventuale rivalsa da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti per il danno d'immagine;

e) introduzione di forme di conciliazione obbligatoria e previsione della possibilità di avviare un'azione diretta per il risarcimento dei danni nei confronti dell'assicuratore."

Sul "calvario"della responsabilità professionale in ambito sanitario si sono avvicendate, nel tempo, varie proposte di Legge: A.C. 262, A.C. 1312 , A.C. 1324 oltre alla cd "Legge Balduzzi" (Legge 189/2012) che, a vario titolo, hanno proposto o realizzato interventi legislativi volti a dirimere l'intricata materia della tutela dei pazienti, degli operatori sanitari, del contenzioso e del continuo evolversi delle dinamiche concernenti il "malpractice" e le relative richieste di risarcimento dei danni. Con la legge 189/2012 si é , sensibilmente, riformata la responsabilità penale del medico, seppur lasciando inalterata quella civile, prevedendo che il professionista sanitario attenendosi alle linee guida e buone pratiche, accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve, fermo l'obbligo di rispondere, ai sensi dell'all'art.2043 c.c., in tema di responsabilità civile.

Nell'allegato, la nuova e le altre proposte di legge con un breve excursus delle connesse problematiche giuridiche su cui sarà chiamato il Governo per individuare una soluzione unitaria e coerente o meglio la "quadratura del cerchio".
Dott.Roberto Paternico'


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