Con D.P.R. 25 agosto 2004 sono state autorizzate nuove assunzioni nelle pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 3, commi 53, 54 e55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca secondo le tabelle allegate al provvedimento sono autorizzate, a decorrere dal 15 ottobre 2004, ad assumere a tempo indeterminato, un contingente di personale pari a complessive 8.210 unità. Le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco sono autorizzate invece all'assunzione di 6.191 unità.

(D.P.R. 25/08/2004, G.U. 24/09/2004, 225)

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