D.L. 14 settembre 2004, n. 241 sono state emanate disposizioni urgenti in materia di immigrazione. Il provvedimento si è reso necessario in seguito allla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 comma 5-bis del D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'art. 2 del D.L. 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. Infatti la nuova disciplina prevede che il giudizio di convalida si svolga con la presenza necessaria di un difensore e, se compare dello straniero nei confronit del quale è stato disposto l'accompagnamento alla forntiera. Il provvedimento rimane sospeso fino alla decisione sulla convalida.

(D.L. 14/09/2004, n.241, G.U. 14/09/2004, 216)

(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)

In evidenza oggi: