Con D.Lgs, 19 luglio 2004, n. 213 sono state apportate alcune modificazioni al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 che disciplina l'organizzazione dell'orario di lavoro. Il provvedimento interviene sulla disciplina delle ferie e in particolare dispone che al lavoratore spetta un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e che, tale periodo va goduto per lameno due settimane, consecuitve in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e per il restane periodo nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Viene inoltre modificato l'apparato sanzionatorio in materia di orario di lavoro.

(D.Lgs. 19/07/2004, n.213, G.U. 17/08/2004, 192)

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