Lo schema di decreto legislativo sulla riscossione estende i casi in cui la mediazione tributaria è condizione di procedibilità della domanda giudiziale

di Valeria Zeppilli - Lo schema di decreto legislativo sulla semplificazione e la razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, approvato dal Governo nei giorni scorsi (leggi: "Delega fiscale: stretta sulle agenzie e sanzioni più leggere per chi paga entro l'anno") e in attesa dei pareri delle Commissioni parlamentari, prevede l'obbligo di tentare la mediazione con Equitalia e con gli altri agenti della riscossione prima di poter procedere giudizialmente contro le ipoteche e il fermo auto che si ritengono illegittimamente iscritti per un valore non superiore a ventimila euro.

In sostanza, si estende l'istituto della mediazione tributaria, introdotto a partire dal primo aprile 2012 e obbligatorio, per ora, solo in caso di impugnazione dei provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate.

Il previo esperimento della procedura diviene, quindi, condizione di procedibilità anche per l'azione giudiziaria nei confronti dei soggetti sovra indicati, e ciò indipendentemente dal fatto che i vizi contestati siano di merito o formali, purché siano propri delle cartelle di pagamento, e dal fatto che la competenza sia del tribunale ordinario o della commissione tributaria.

L'obiettivo è quello di tentare di arginare il numero sempre crescente di controversie avviate dai contribuenti nei confronti del fisco.

Nelle more dell'esperimento della procedura di mediazione, da avviarsi con reclamo, sono sospesi sia i termini di proposizione del ricorso che l'esecutività dell'atto in contestazione.

In caso di raggiungimento di un accordo, lo stesso si perfeziona con il pagamento dell'intero importo o della prima rata.

Se, viceversa, trascorrano 90 giorni senza che l'accoglimento del reclamo sia notificato o la mediazione si sia conclusa, l'istanza produce gli effetti del ricorso.

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Valeria Zeppilli

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