Approvati i tre decreti delegati sulla riforma fiscale: fatturazione elettronica, abuso del diritto e internazionalizzazione delle imprese

di Marina Crisafi - Fatturazione elettronica, internazionalizzazione delle imprese e abuso del diritto. Questi i temi dei tre decreti delegati approvati dal Consiglio dei Ministri n. 60.

La tripletta di oggi ridà "vita" alla delega fiscale (l. n. 23/2014), ferma ormai da tempo, dopo lo slittamento dei termini di altri sei mesi rispetto alla scadenza originaria del 27 marzo scorso.

Un passo avanti, dunque, ma non "definitivo", come affermato dal ministro dell'economia Pier Carlo Padoan a margine del Cdm, che "serve a costruire un sistema fiscale più trasparente e semplfiica la vita del contribuente".

I tre decreti attuativi si apprestano, ora, ad andare alle Camere per il necessario parere, mentre il prossimo appuntamento, è previsto per metà giugno, data entro la quale, stando alle previsioni dell'esecutivo, come annunciato dallo stesso titolare del Mef, dovrebbe essere approvato il resto del pacchetto fiscale.

Ecco, in pillole, le misure approvate dal Cdm:

- Fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica per il settore privato, facoltativa e non obbligatoria, con riduzione dei termini di accertamento e agevolazioni alle imprese a patto che venga consentita la tracciabilità delle transazioni. È questo il sunto del primo dei decreti attuativi della riforma fiscale approvati oggi dal Governo sulla "trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori elettronici".

Il "target" del decreto legislativo è quello dei soggetti passivi Iva e in linea con il concetto del "fisco collaborativo", chi sceglie di avvalersi della fatturazione elettronica avrà diritto ad una serie di vantaggi in termini di riduzione degli adempimenti contabili e amministrativi (come gli obblighi di comunicazione relativi al c.d. "speso metro" e alle black list") e ad una serie di benefici, come rimborsi Iva più veloci.

Quanto alla trasmissione elettronica dei corrispettivi, il decreto prevede quale data di partenza per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute l'1 gennaio 2017, concedendo dunque un lasso di tempo congruo per la predisposizione dell'infrastruttura tecnologica, mentre le regole tecniche e i termini saranno definiti da apposito provvedimento del direttore dell'agenzia.

Dal luglio del prossimo anno, inoltre, per agevolare le imprese nell'uso del nuovo strumento telematico, le Entrate metteranno a disposizione gratuitamente il servizio base per la predisposizione dei dati e dell'invio delle fatture.

Novità anche in ordine ai controlli fiscali (affidate ad un decreto del Mef) che potranno essere eseguiti anche da "remoto", riducendo così gli adempimenti dei contribuenti ed escludendo la duplicazione nella richiesta di dati.

La facoltà di trasmissione telematica è estesa, per un quinquennio rinnovabile, anche ai soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (essenzialmente i commercianti dunque) che potranno inviare all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi, in luogo degli obblighi di registrazione. Si tratta dunque del superamento dello scontrino (cartaceo) a fini fiscali, salvo l'obbligo di emettere fattura su richiesta del cliente.

Per i gestori dei distributori automatici, invece, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria.

- Internazionalizzazione delle imprese

Ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e creare un quadro di norme certo e trasparente per gli investitori, eliminando le distorsioni e le lacune del sistema vigente. Questi gli obiettivi che il fisco dovrà perseguire a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, confluiti nel terzo decreto legislativo approvato dal Cdm.

Tra le principali novità del decreto c'è l'introduzione di accordi preventivi (vincolanti per un quinquennio) per le imprese che svolgono attività internazionali, con l'obiettivo principale di rendere più organica la disciplina del "ruling", in alcuni ambiti di operatività come: la disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo, la valutazione preventiva dei requisiti per le organizzazioni stabili nel territorio italiano, l'individuazione delle norme sull'erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties, ecc.

Ulteriore novità è l'introduzione dell'istituto dell'interpello per le imprese che effettuano nuovi investimenti a partire da 30 milioni di euro (comprese le ristrutturazioni), al fine di dare certezza in ordine ai profili fiscali del piano che si intende attuare, previa presentazione di un apposito "business plan", contenente i costi, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, nonché l'incremento occupazionale e i riflessi che potrà avere sul sistema fiscale nazionale.

- Abuso del diritto

Via libera dal Cdm, in un nuovo esame preliminare, anche al decreto sull'abuso del diritto, recante disposizioni sulla certezza dei rapporti tra fisco e contribuente e in materia di elusione fiscale, mentre non ha trovato posto nel testo, la norma della "discordia" sulla soglia del 3% di non punibilità per gli evasori (c.d. salva Berlusconi), slittata a giugno.

Al fine di fornire "margini chiari" a favore dei contribuenti, con ovvi benefici per gli stessi e anche per la P.A., come affermato dallo stesso Padoan, vengono definiti concetti e presupposti dell'abuso. In particolare, abuso del diritto ed elusione fiscale sono unificati in un unico e nuovo articolo (da inserire nella legge sullo statuto del contribuente), con valenza generale riguardante tutti i tributi.

Quanto ai presupposti, l'abuso si riterrà sussistente nel caso in cui: - vi sia una totale assenza di "sostanza economica delle operazioni effettuate", ovvero per le operazioni che perseguono soltanto vantaggi fiscali (e non ad esempio creazione di lavoro, sviluppo attività ecc.); si miri a realizzare un indebito vantaggio fiscale; tale vantaggio rappresenti l'effetto essenziale dell'operazione posta in essere.

Una volta accertata la condotta abusiva da parte dell'Agenzia delle Entrate, le operazioni effettuate dal contribuente perdono efficacia ai fini tributari e non danno diritto ai relativi benefici fiscali, salvo che non si tratti di operazioni giustificate "da valide ragioni extrafiscali non marginali", anche sotto il profilo gestionale o organizzativo. In via generale l'onere di provare la condotta abusiva grava sull'amministrazione finanziaria, mentre è a carico del contribuente dimostrare la sussistenza delle valide ragioni "extrafiscali" che hanno determinato le operazioni elusive.

Quanto alla questione dei termini di accertamento, a differenza dell'attuale disciplina, sarà consentito all'amministrazione finanziaria fruire del "raddoppio" in caso di reato penale, soltanto a condizione che la denuncia venga presentata o trasmessa all'autorità giudiziaria entro le scadenze ordinarie dei termini dell'accertamento, a pena di mancata operatività.

Al via, infine, il "regime di adempimento collaborativo", che inaugura un nuovo schema di relazioni tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti, finalizzato ad uno scambio continuo di informazioni nell'ottica della massima trasparenza al fine di prevenire potenziali controversie fiscali.

Inizialmente applicabile alle imprese di maggiori dimensioni, il nuovo regime è su base volontaria e subordinato al possesso di un sistema di rilevazione, gestione e controllo in grado di monitorare i fatti di rischio fiscale attraverso un'autovalutazione preventiva.


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