Applicazione generalizzata della legge n. 257/92, accelerazione del pensionamento
Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista

La rivalutazione della propria posizione previdenziale deve essere riconosciuta ex lege nel momento in cui il lavoratore è stato esposto a rischio "agenti chimici": la maturazione dei requisiti di pensionamento va accelerata.

Il principio generale posto dalla sentenza n. 25340/14 della Corte di Cassazione sez L. civile è che: i benefici previdenziali (rivalutazione della posizione previdenziale) di cui alla Legge n. 257/92 art. 13, comma 8, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori (non semplicemente ai dipendenti) esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine a prescindere dagli anni di esposizione.

In occasione di una specifica vertenza, nel respingere le impugnazioni dell' Inps i giudici d'appello hanno spiegato che la "ratio legis" perseguita attraverso la norma di cui alla Legge n. 350 del 2003, articolo 3, comma 133, era stata quella di beneficiare tutti quei lavoratori che avevano operato in vario modo e misura in un ambiente ove era presente il rischio chimico derivante dalla presenza di cloro, nitro ed ammine.

Anche la Cassazione ritiene infondato il ricorso Inps.

Afferma infatti che la disposizione di cui alla Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 133, stabilisce quanto segue: "I benefici previdenziali di cui alla L. 257/92 sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex (OMISSIS) di (OMISSIS), indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004."

Orbene, la Corte ha avuto gia' modo di occuparsi della questione in esame (Cass. Sez. 6 - Lavoro, Ordinanza n. 10773 del 27/6/2012), precisando che "il beneficio previdenziale riconosciuto dalla Legge n. 350 del 2003, articolo 3, comma 133, ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex (OMISSIS) di (OMISSIS) spetta anche a coloro che, senza essere dipendenti di (OMISSIS), hanno lavorato in quel luogo, comandati da imprese esterne, giacche' la legge si riferisce ai "lavoratori", non ai dipendenti, e allo "stabilimento" (OMISSIS), non alla societa' (OMISSIS), in conformita', del resto, alla "ratio" di agevolare indistintamente coloro che sono stati esposti al rischio morbigeno, accelerando, nei confronti di tutti, la maturazione dei requisiti di pensionamento."

Osserva, il collegio che non vi e' motivo di discostarsi da tale orientamento posto che la rivalutazione contributiva in esame e' stata ricollegata dal legislatore ad un rischio di esposizione, quale quello derivante dai suddetti agenti chimici, particolarmente grave, tanto che il beneficio in questione non e' stato sottoposto, come quello concernente l'amianto, ne' alla ricorrenza di un periodo minimo di esposizione alle sostanze nocive, ne' al superamento di una determinata soglia di tale esposizione, per cui non vi e' ragione alcuna per ritenere esclusi dal conseguimento del diritto alla predetta rivalutazione contributiva coloro che avevano lavorato nello stabilimento di (OMISSIS) in qualita' di dipendenti di imprese esterne, dal momento che anch'essi erano stati sottoposti al medesimo rischio.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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