Le richieste possono essere attivate, fino al 30 settembre 2015

È tutto pronto per l'adesione alla voluntary disclosure: lo fa sapere l'Agenzia delle Entrate che ha messo a punto modelli, istruzioni, format per la relazione di accompagnamento e specifiche tecniche, a disposizione degli utenti sul sito.

La versione finale del modulo per la richiesta di adesione volontaria alla procedura collaborativa introdotta con la legge n. 186/2014, corredata delle relative istruzioni che illustrano le modalità per regolarizzare le attività (importi, beni, ecc.) detenute all'estero e non dichiarate al fisco italiano, è stata licenziata nei giorni scorsi dal direttore dell'Agenzia Rossella Orlandi, recependo (in parte) le osservazioni espresse dagli operatori del settore.

Le richieste possono essere attivate, fino al 30 settembre 2015, da tutti i contribuenti che detengono attività, denaro o beni all'estero non dichiarati e che intendono sanare le violazioni commesse prima del 30 settembre 2014, al fine di beneficiare delle significative riduzioni delle sanzioni per gli illeciti fiscali e della non punibilità prevista per i reati tributari.

Il modello di richiesta di accesso alla procedura, secondo le istruzioni delle Entrate, va presentato esclusivamente per via telematica personalmente o tramite i soggetti incaricati (e anche da tutti i professionisti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, ivi compresigli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili).

La domanda deve indicare nello specifico: la tipologia di collaborazione richiesta (nazionale o internazionale); i dati del contribuente che la presenta; i soggetti che sono in qualche modo collegati con le attività non dichiarate; l'opzione (laddove possibile), per il c.d. "metodo forfettario" per il calcolo dei rendimenti delle attività estere; il valore complessivo delle attività in relazione a ciascun periodo d'imposta e al Paese in cui le stesse sono detenute; gli eventuali apporti di capitale per l'acquisto o l'incremento dell'attività; il luogo in cui le attività sono detenute al momento della presentazione dell'istanza; i maggiori imponibili, ai fini delle diverse imposte, con riferimento alle attività oggetto dell'emersione.
Una volta presentata l'istanza, entro 30 giorni si dovrà depositare (a mezzo pec) la documentazione necessaria e la relazione tecnica di accompagnamento, strutturata nei sette punti richiesti e compilata sia nella parte introduttiva, che contiene un prospetto riconciliativo tra la documentazione e le dichiarazioni effettuate, sia nella parte di dettaglio, relativa alle informazioni sui soggetti collegati e sulle attività estere e dei proventi derivanti dalla loro utilizzazione.

Il provvedimento delle Entrate rappresenta, dunque, la prima delle indicazioni operative relative alla procedura di emersione volontaria che, seppur in vigore da gennaio, sta entrando solo ora nel vivo.

Ancora, tuttavia, molti contribuenti prima di aderire alla procedura attendono i chiarimenti tecnici della circolare interpretativa e la risoluzione di alcuni dei nodi da sciogliere, tra cui, innanzitutto, la questione del raddoppio o meno dei termini di accertamento (quinquennali o decennali) per i Paesi della Black List che hanno sottoscritto accordi con l'Italia, che dipende dall'approvazione dell'emendamento contenuto nel decreto Milleproroghe (leggi l'articolo "Voluntary disclosure: nel Milleproroghe sanzioni ridotte per i paesi Black List con accordi").

 

Per maggior informazioni, collegarsi all'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate


In allegato il fac-simile per l'accesso alla procedura volontaria

 

 

Modello_adesione_voluntary_disclosure

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