I più significati contenuti del cosiddetto pacchetto anti terrorismo

Sotto la spinta dei recenti eventi di Parigi, della minaccia jihadista e dell'infiltrazione di cellule terroristiche nei confini nazionali paventata dall'intelligence (che ha portato anche all'espulsione di uno studente turco della Normale di Pisa) l'iniziale ddl per il contrasto del terrorismo internazionale si è trasformato in un decreto legge.

Ma nonostante l'urgenza, l'approvazione sul nuovo pacchetto, ribattezzato "piano anti-islamisti", è stata rinviata per ben due volte dall'esecutivo e dopo l'ultimo slittamento di mercoledì scorso, causato secondo le indiscrezioni da seri problemi di copertura e dall'accavallarsi delle elezioni del capo dello Stato, non vedrà il via libera neanche oggi, essendo stato rinviato il Cdm alla prossima settimana. 

Nell'attesa della sua approvazione, ecco in breve le principali misure del pacchetto antiterrorismo, che spaziano dagli aumenti di pena per i reati di istigazione e apologia del terrorismo, alla linea dura sui foreign fighters e sui terroristi fai-da-te, sino alla protezione degli 007 nazionali:


- Foreign fighters

Oltre alla stretta sulle misure interdittive sui soggetti sospettati di essere in partenza per i c.d. "teatri di guerra" (sorveglianza speciale, ritiro passaporto, sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni documento, ecc.), il vero fulcro del pacchetto antiterrorismo passa per le nuove ipotesi di reato dirette a sanzionare le condotte dei "combattenti attivi e passivi", con l'obiettivo di punire chi addestra i terroristi e chi organizza i trasferimenti dei c.d. "foreign fighters".

In particolare, si ipotizza di introdurre un secondo comma all'art. 270-quater del codice penale, secondo cui "fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni", e di aggiungere un nuovo art. 270-quater, 1, per punire, con la medesima pena, "chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies".

Inoltre, il nuovo art. 270-quinquies, rubricato "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale" dovrebbe punire con la reclusione fino a dieci anni sia chi addestra al combattimento o all'uso di armi sia chi "acquisisce, anche autonomamente, le istruzioni" per il combattimento o per l'uso di armi ed esplosivi, con un aggravio di pena se il fatto è commesso "attraverso strumenti informativi e telematici". 

-     La stretta sul web

Il giro di vite sul web, oltre ai foreign fighters, mira ad inasprire anche le pene per i reati di istigazione a delinquere ed apologia di terrorismo commessi attraverso strumenti informatici e telematici.

Il pacchetto mira ad istituire una sorta di black list, il cui costante aggiornamento sarà affidato all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, dei siti internet usati per finalità terroristiche, l'accesso ai quali deve essere inibito dai provider su richiesta dell'autorità giudiziaria. 

-     Maggiori coperture per gli 007

Alcune norme riguardano l'aumento della protezione degli informatori: il Governo ha previsto infatti la possibilità per il questore di rilasciare permessi di soggiorno a chi è ritenuto un informatore necessario per la lotta alla criminalità transnazionale.

Previsto altresì il rilascio di documenti di copertura anche ai soggetti non appartenenti ai servizi segreti ma che agiscono in concorso con loro, nonché la possibilità per gli 007 di mantenere la copertura in caso di deposizioni ed anche eventualmente di poter andare in carcere (sempre sotto copertura). 

-     Armi fai-da-te

Per quanto riguarda le armi fai-da-te si pensa di introdurre nel codice penale l'articolo 678 bis per punire con l'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda fino a 247 euro la "detenzione abusiva di precursori di esplosivi" (ossia le sostanze utilizzate per fabbricare le "bombe" in casa).

Un'altra norma poi (il nuovo art. 679-bis) dovrebbe punire con l'arresto fino a 12 mesi o con un'ammenda (fino a 371 euro) chi omette di denunciare il furto o la sparizione dei "precursori" e con la sola sanzione pecuniaria (da mille a 5mila euro) chi non segnala "transazioni sospette". 


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