Il comma 113 dell'art. 1 prevede che per le pensioni percepite prima dei 62 e con decorrenza dal 1° gennaio 2015 non sarà applicabile la penalizzazione percentuale sull'importo del trattamento
Con l'entrata in vigore della legge 190 del 2014 (Legge di Stabilità 2015) arrivano importanti novità anche in campo pensionistico. Il comma 113 dell'art. 1 prevede, infatti, che per le pensioni percepite prima dei 62 e con decorrenza dal 1° gennaio 2015 non sarà applicabile la penalizzazione percentuale sull'importo del trattamento sancita dalla legge 214 del 2011 e successive modifiche.

La penalizzazione era, per altro, stata già oggetto di parziale modifica negli ultimi anni, causando un "congelamento" riguardante quei soggetti che avessero maturato l'anzianità contributiva necessaria all'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017. A tal fine si computavano i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, i congedi parentali e i permessi per l'assistenza a disabili.

La nuova norma sterilizza ulteriormente la disposizione originaria con la conseguenza che i trattamenti anticipati a partire dal 1° gennaio 2018 saranno nuovamente oggetto del sistema di penalizzazioni. A quanto si apprende non dovrebbero essere soggette a tale regime le pensioni dei lavoratori che maturano il requisito al trattamento anticipato entro il 31 dicembre 2017 ma che decidano di accedervi solamente in data successiva.

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