Con la nuova disciplina il nostro Legislatore vuol rendere più snella la procedura e, conseguentemente, il recupero del credito.

La nuova procedura di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi alla luce della Legge n. 162/2014.

NB il testo di questo articolo si riferisce alla riforma del 2014. Vedi ora: la nuova procedura dopo la riforma del 2015 e qui di seguito, nel box colorato, il nuovo articolo 521 bis c.p.c.

Art. 521-bis. (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi).

Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione, a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie che è autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne da immediata comunicazione al creditore pignorante a mezzo posta elettronica certificata; ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.

Ecco il testo dell'articolo sulla precedente riforma del 2014:

Una delle tante novità introdotte dalla Legge n. 162/2014 di conversione del D.l. n. 132/2014 (vedi testo aggiornato con la legge di conversione) riguarda la nuova procedura per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Con la nuova disciplina il nostro Legislatore vuol rendere più snella la procedura e, conseguentemente, il recupero del credito.

La prima grande novità riguarda i maggiori poteri di ricerca conferiti all'Ufficiale Giudiziario che, collegato con il PRA - Pubblico Registro Automobilistico -, potrà, facilmente, individuare i veicoli di proprietà del debitore, per, poi, procedere al pignoramento.

Dunque, così facendo, la ricerca dei veicoli non sarà più difficoltosa. Difatti, sino all'ingresso di questa novità normativa, era ormai divenuta consuetudine occultare nelle rimesse i veicoli, in modo da non renderli facilmente identificabili.

La norma di riferimento è l'art. 521 bis c.p.c. - rubricato "Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi" - nella quale il Legislatore dispone che il pignoramento dei veicoli, vale a dire auto, moto e rimorchi si deve eseguire mediante la notifica al debitore di un atto ad hoc. L'atto deve contenere tutti i dati identificativi del veicolo e l'intimazione di consegnarlo, unitamente a tutti i documenti di proprietà, entro 10 giorni all' Istituto di Vendite Giudiziarie operante nel circondario del luogo dove il debitore abbia la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Attenzione! Una volta notificato il pignoramento, il debitore diviene custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, ovviamente senza diritto ad alcun compenso.

Scaduto il termine (10 giorni), se il debitore non ottempera, interverranno gli organi di polizia che, una volta accertata la circolazione del bene pignorato, procederanno al ritiro della carta di circolazione, dei titoli e dei documenti di proprietà, nonché a consegnare il bene (rectius: veicolo) pignorato all'Istituto Vendite Giudiziarie. Chi scrive ritiene opportuno precisare che il bene pignorato dovrà essere, in questo caso, consegnato all'Istituto Vendite Giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui lo stesso è stato ritrovato. Quindi, si badi bene, non l'Istituto Vendite Giudiziarie individuato in base ai criteri di residenza, domicilio, dimora o sede, ma quello del luogo in cui è stato rinvenuto il bene. L'Istituto Vendite Giudiziarie diventa, così, custode e procede alla comunicazione al creditore a mezzo PEC.

Il creditore che deve fare tramite il suo Legale?

Dovrà, senza ritardo, trascrivere l'atto nei pubblici registri, depositare nella Cancelleria del Tribunale competente la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna del veicolo da parte dell'Istituto Vendite Giudiziarie, pena la perdita di efficacia del pignoramento stesso.

A questo punto il Cancelliere, in possesso della summenzionata documentazione, procede a formare il fascicolo dell'esecuzione.

Vedi ora: la nuova procedura dopo la riforma del 2015 e qui di seguito, nel box colorato, il nuovo articolo 521 bis c.p.c.

Avv. Luisa Camboni

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