Con D.M. 1° aprile 2004 il Ministro del lavoro e delle poltiche sociali ha determinato le modalità di applicazione del contributo di solidarietà per il periodo 2004-2006. Il contributo, pari al 3% si applica ai trattamenti pensionistici che superano l'importo pari a venticinque volte quello stabilito dall'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita dall'art. 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001, erogato da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, cui concorrono i trattamenti pensionistici integrativi nonchè complementari, per la parte a prestazione definita. La trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 01/04/2004, G.U. 23/04/2004, 95)

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