dal prossimo 13 dicembre entrano in vigore tutte le misure di semplificazione fiscale introdotte relativamente alle persone fisiche, alle società e alla fiscalità internazionale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. del 28 novembre 2014) del decreto legislativo n. 175/2014, approvato dall'esecutivo il 30 ottobre scorso nell'ambito dell'attuazione della più generale delega fiscale (l. n. 2372014), dal prossimo 13 dicembre entrano in vigore tutte le misure di semplificazione fiscale introdotte relativamente alle persone fisiche, alle società e alla fiscalità internazionale.

Le misure principali del decreto:

Dichiarazione dei redditi

Il decreto introduce, in via sperimentale, il mod. 730 precompilato per dipendenti e pensionati a partire dal 2015. Cambia anche l'iter di trasmissione del mod. 730: entro il 7 marzo di ogni anno, infatti, il sostituto d'imposta dovrà inviare il modello Cud all'Agenzia delle Entrate, la quale una volta in possesso dei dati relativi a stipendi o pensioni, dei dati dell'anagrafe tributaria (relativi a rendite immobiliari, familiari a carico, ecc.) e di quelli trasmessi dai soggetti terzi (come banche o assicurazioni per mutui, polizze, ecc.), provvede a precompilare la dichiarazione e a renderla disponibile telematicamente entro il 15 aprile.

Il contribuente, entro il 7 luglio di ogni anno, potrà accettare, modificare o integrare la dichiarazione. Nel primo caso, sarà esentato dai controlli, in caso di modifiche e o integrazioni, soltanto tramite Caf o professionisti, invece, sarà soggetto ai controlli formali. Resta ferma la possibilità, secondo il comma 4 dell'art. 1, di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

 

Spese professionisti

A decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 31 dicembre 2015, ai sensi del novellato art. 54 comma 5 del d.p.r. n. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi), le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dai committenti per i professionisti non saranno più considerate "compensi in natura" e pertanto verranno esentate dall'addebito e dalla successiva deduzione.

 

Successioni

Per le eredità inferiori a 100mila euro viene eliminato l'obbligo per il coniuge e i parenti in linea retta di presentare la dichiarazione di successione, solamente, però, in assenza di immobili e diritti reali immobiliari. L'art. 11 del decreto semplifica anche i documenti da allegare alla dichiarazione che potranno essere sostituiti da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e il regime di liquidazione dell'imposta con l'aggiunta dei rimborsi fiscali.

 

Rimborsi Iva

Il capo II dedicato alle "semplificazioni per i rimborsi", elimina gli adempimenti per i rimborsi Iva fino a 15mila euro (in luogo dei precedenti 5mila) e dispone lo stop ai limiti di rimborso per tutti i contribuenti c.d. "non a rischio", ovvero coloro i quali hanno presentato la relativa dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa ex art. 10, comma 7, d.l. n. 78/2009), corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la sussistenza di determinate condizioni (patrimonio netto non diminuito di oltre il 40%; cessione di azioni o quote della società per un ammontare non superiore al 50% del capitale sociale; versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi). Prevista, invece, per i soggetti passivi "a rischio" (coloro che esercitano attività d'impresa da meno di due anni; che hanno ricevuto avvisi di accertamento o rettifica dal fisco; che hanno presentato richieste prive del visto di conformità, ecc.), una garanzia triennale a favore dello Stato.

 

Società

Ulteriori modifiche del decreto sono indirizzate all'ambito societario.

In particolare, l'art. 28 del d.lgs. abroga i commi da 28 a 28-ter dell'art. 35 del d.l. n. 223/2006, eliminando quindi la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente relativamente al rapporto di subappalto. Viene semplificato, altresì, il regime fiscale delle società tra professionisti istituite dalla legge di stabilità 2012 (n. 183/2011) e modificata la disciplina relativa alle società in perdita sistematica, elevando a cinque periodi di imposta (contro i tre attuali) il periodo di osservazione (art. 18 d.lgs. n.175/2014). Razionalizzate anche le comunicazioni dell'esercizio di opzione, delle modalità di presentazione e dei termini di versamento per le operazioni straordinarie poste in essere dalle società di persone (ex artt. 16 e 17 d.lgs. n. 175/2014).

 

Bonus energia

A fini di semplificazione burocratica risponde l'abrogazione del comma 6 dell'art. 29 del d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 2/2009, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale". 

D'ora in poi, quindi, stop alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori (che proseguono per più periodi di imposta) di riqualificazione energetica degli edifici ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute.

 

Fiscalità internazionale

Gli artt. 19-25 del capo IV del decreto introducono una serie di semplificazioni fiscali riguardanti la fiscalità internazionale. Vengono resi, in particolare, più semplici i modelli dichiarativi delle società o enti non aventi sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato; modificate le comunicazioni delle operazioni intercorse con i paesi c.d. Black List (disposte annualmente con tetto di esonero innalzato a 10mila euro) e le richieste di autorizzazioni per l'effettuazione delle operazioni intracomunitarie; limitati i contenuti informativi degli elenchi "intrastat" per le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato dell'Unione e quelle da questi ultimi ricevute e dettate disposizioni in ordine alle sanzioni per omissione o inesattezza dei dati.

 

Beni confiscati

Previste modifiche anche al regime fiscale dei beni confiscati.

L'art. 32 del decreto, infatti, ha sostituito il comma 3-bis dell'art. 51 del d.lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), stabilendo che in vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca, e in ogni caso fino all'assegnazione o alla destinazione dei beni (sequestrati o confiscati) sono sospesi il versamento delle imposte, tasse e tributi dovuti.

Vai al testo del Decreto Legislativo sulle semplificazioni fiscali n. 175/2014


In evidenza oggi: