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Dal 13 dicembre prossimo entra in vigore una delle novità più attese del decreto legislativo sulla semplificazione fiscale: l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione di successione per le eredità fino a 100mila euro (V.: Semplificazioni fiscali: in vigore tutte le misure del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In allegato il testo del D.lgs 175/2014)

Si tratta di una delle principali misure introdotte dal d.lgs. n. 175/2014, primo atto concreto dell'attuazione della delega per la riforma fiscale (l. n. 23/2014) che, a quasi un mese dalla sua approvazione in Cdm è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 277 del 28 novembre 2014), sbloccando (dal 13 dicembre, appunto) l'operatività di tutte le semplificazioni fiscali previste.

Oltre al 730 precompilato per dipendenti e pensionati e alle diverse regole di "snellimento" degli adempimenti burocratici relativi alle persone fisiche e alle società (rimborsi Iva, abrogazione responsabilità solidale fiscale negli appalti pubblici, fiscalità internazionale, bonus energia, ecc.), il decreto interviene, infatti, anche in materia di successioni, elevando il tetto dell'obbligo della dichiarazione di successione dai vecchi "50 milioni di lire" (circa 26mila euro) a 100mila euro.

A breve, pertanto, come dispone l'art. 11 del d.lgs. n. 175/2014, che modifica il comma 7 dell'art. 28 del d.lgs. n. 346/1990 (Testo Unico in materia di successioni e donazioni), il coniuge e i parenti in linea retta per tutte le trasmissioni ereditarie dei patrimoni di valore non superiore a euro centomila che non comprendano "beni immobili o diritti reali immobiliari", non dovranno più presentare la dichiarazione di successione all'ufficio del registro competente, "salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare". 

La riforma semplifica anche le norme in materia di liquidazione dell'imposta, con l'aggiunta della previsione dei "rimborsi fiscali" alle disposizioni di cui all'art. 33, comma 1, nonché i documenti allegati alla dichiarazione stessa.

Il nuovo comma 3-bis, dell'art. 30 del T.U., prevede, infatti, che i documenti di cui alle lett. c), d), g), h) e i) (atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; atto pubblico o scrittura privata da cui risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; ultimo bilancio e inventari; documenti di prova delle passività, degli oneri deducibili, delle riduzioni e delle detrazioni) possano essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali.

Resta invariato l'obbligo della presentazione degli altri documenti previsti dall'art. 30 (certificato di morte o copia autentica della sentenza dichiarativa di assenza o morte presunta; certificato di stato di famiglia del defunto, degli eredi e dei legatari; estratti catastali relativi agli immobili; certificato dei pubblici registri per navi e aeromobili; prospetto di  liquidazione  delle  imposte), nonché la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di richiedere i documenti in originale.


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