La federazione degli Emirati Arabi Uniti rappresenta indubbiamente un punto di sbocco per la realizzazione di svariate attività commerciali, anche straniere, grazie alla politica fiscale vigente nel Paese.

Identificati i punti base per l'avvio di una Limited Liability Company entro il mainland, pare opportuno verificare come ed in che misura uno straniero può realizzare detta forma societaria nel territorio emiratino che risponde alla definizione di Free Trade Zone ( FZ) . Partendo dal presupposto che ogni stato della Federazione è dotato di legislazione propria, allo stesso modo, all'interno di ogni zona franca si realizza un'ulteriore puntuazione di norme e dettagli tecnici che creano di fatto altra e diversa situazione normativa volta tuttavia a velocizzare e rendere più agevoli la promozione del commercio e con esso l'esportazione.

Vi è pertanto interazione tra la Company Law n. 8/1984 e le specifiche norme che regolano la singola FZ con l'effetto che entro tali territori gli stranieri possono anche svolgere attività vietate nel mainland. Sostanzialmente le differenze rispetto il regime societario nel territorio della Federazione consistono nella maggiore apertura ai commerci ed importazioni, minore burocrazia ed in senso lato maggiore libertà nella gestione della propria attività.

Realizzare lo start up di una LLC entro le zone franche è senza dubbio molto più veloce e semplice rispetto il mainland. In queste terre infatti anche lo straniero può avviare una LLC unipersonale e nel momento in cui l'amministratore della società risiede nella FZ, non sussiste alcun obbligo d'utilizzo dello sponsor o service agent per l'espletamento delle attività amministrativo/burocratiche.

Ogni zona franca è dotata di un' autorità locale ( Free Zone Authority ) che amministra la propria zona di competenza, rilascia autorizzazioni e licenze ( commerciali, industriali, di servizi o industria nazionale). E' importante sottolineare che la licenza concessa dall'autorità di una zona franca permette di operare entro il territorio della propria FZ o all'estero ma non entro all'interno del mainland.

Per l'avvio di una Free Zone Company e Free Zone Estabilishment è previsto il versamento di capitale minimo che tuttavia varia da zona a zona, mentre è altrimenti possibile per la società straniera aprire una propria sede ( Branch ) senza alcun tipo di versamento, licenza o service agent. Rimane tuttavia fondamentale avere una presenza in loco manifestata attraverso un ufficio ed un amministratore che risieda nel territorio. Nota l'operatività nei territori franchi anche per il favorevole regime fiscale che offre l'esenzione dalle imposte societarie per un tempo determinato e prestabilito da ogni FZ, l'esenzione dai dazi doganali, la libertà di rimpatrio dei capitali investiti e profitti derivati dall'attività economica.

Anche l'aspetto burocratico offre indubbio vantaggio dal momento che, già "leggero", è stato recentemente dotato di ulteriore semplificazione tanto da rendere il più agevole possibile l'avvio delle attività e gli scambi commerciali. In tal senso risulta sostanziale la differenza con le società avviate nel territorio della Federazione: nelle FZ vige una maggiore apertura tale che le procedure burocratiche possono anche essere condotte in lingua inglese, personalmente, e le assunzioni sono aperte anche a personale straniero. Rimane la necessaria traduzione di tutta la documentazione in arabo. Gli Emirati Arabi Uniti, pur avendo ratificato il 21 agosto 2006 la Convenzione di N.Y. del 1958, circa il riconoscimento delle sentenze straniere e le procedure arbitrali, di fatto sono ancora restii a darne pronta applicazione, evidenziando in tale maniera il proprio aspetto "conservatore", anomalo se rapportato all'apertura nelle attività, ciò forse per l'innato spirito di autotutela e conservazione delle ricchezze e territorio.


Autore: Silvia Tommasin - Abogada - Avvocato Stabilito
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