I principali punti del ddl che si appresta ora ad affrontare l'aula di Montecitorio.

È sempre più vicina la riforma della responsabilità civile dei magistrati prevista dal pacchetto di riforme della giustizia, annunciato dal Governo alla fine di agosto.

Dopo l'approvazione del Senato di giovedì scorso del ddl n. S.1070 (che riunisce le proposte S.315 e S.374) manca infatti soltanto l'ultimo step della Camera per intervenire, una volta per tutte, sulla disciplina della responsabilità civile dei magistrati, affidata alla controversa legge Vassalli (l. n. 117/1988).

Un intervento ritenuto, ormai, da tutti, improcrastinabile, anche in conseguenza delle diverse sollecitazioni ricevute dall'Unione Europea e dalla Corte di Giustizia, al fine di dare maggiore effettività alle procedure previste per la responsabilità dei giudici anche con riferimento al diritto comunitario.

In questo senso si muove il disegno di legge di riforma, informato al principio del "chi sbaglia paga" e incentrato sull'ampliamento dell'area di responsabilità e dell'ammissibilità della domanda risarcitoria, escludendo tuttavia qualsiasi forma di responsabilità diretta dei magistrati, eliminata in sede di esame da parte di Palazzo Madama.

Di seguito i principali punti del ddl che si appresta ora ad affrontare l'aula di Montecitorio.

Nessuna responsabilità diretta

Il ddl di riforma, nel testo approvato dal Senato, ha confermato il meccanismo attualmente esistente della responsabilità indiretta, per cui per far valere le proprie ragioni occorrerà rivolgersi allo Stato, il quale dovrà, a sua volta, rivalersi sul magistrato.

L'art. 1 del ddl (che introduceva modifiche al r.d. n. 12/1941, novellando l'art. 65 e aggiungendo un comma 2-bis all'art. 76) che concerneva le attribuzioni della Corte di Cassazione e legittimava la proposizione dell'azione risarcitoria secondo la disciplina ordinaria per "gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo", è stato soppresso dalla Commissione del Senato, escludendo la responsabilità diretta dei magistrati.

Ampliamento della domanda risarcitoria e dei termini dell'azione

L'eliminazione del "filtro" di ammissibilità della domanda risarcitoria è forse la novità più importante del nuovo ddl.

Con la modifica apportata dall'art. 2, che sopprime il riferimento alla "privazione della libertà personale" contenuto nel comma 1 dell'art. 2 della legge Vassalli, viene infatti ampliata la possibilità del ricorso dei cittadini contro lo Stato.

Ne deriva, infatti, che, chiunque abbia subito un danno ingiusto, per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, possa agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali, senza che questi siano derivanti dalla privazione della libertà personale.

Viene abrogato, inoltre, l'art. 5 sull'ammissibilità della domanda e modificati i commi 2 e 4 dell'art. 4 della l. n. 117/1988, estendendo a tre anni, in luogo dei due attualmente previsti, i termini di decadenza per esercitare l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato.

Ridefinizione della colpa grave

Con le modifiche apportate al comma 3 dell'art. 2 della legge Vassalli, il ddl ridefinisce la colpa grave che consisterà nella "violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontra stabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione".

Il nuovo comma 3-bis prevede, inoltre, che ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea "si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza", nonché con riferimento alla violazione del diritto dell'UE "della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - ovvero - del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea".

Mantenimento della clausola di salvaguardia

Viene mantenuta dalla riforma la clausola di salvaguardia, la quale esclude che, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, possa dar luogo a responsabilità del giudice "l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove", fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, commi 3 e 3-bis nei casi di colpa grave e di dolo.

Norme più rigide per l'azione di rivalsa

L'art. 5 del ddl di riforma modifica gli artt. 7 e 8 sulla disciplina, la competenza e la misura dell'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. La competenza è sempre del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale avrà l'obbligo di esercitarla entro due anni dal risarcimento, avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale, sia "nel caso di diniego di giustizia" che in quelli in cui "la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione Europea, ovvero il travisamento del fatto o delle prove, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile".

In merito alla misura della rivalsa, la stessa, in luogo di quella attuale pari ad un terzo, è elevata sino alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità.

Il regime vigente oggi

Per il regime attualmente vigente si può fare riferimento alla guida legale sulla responsabilità civile dei magistrati e al testo della legge 117/1988 che disciplina la responsabilità civile dei magistrati

Il testo del disegno di legge

Scarica qui sotto il testo del disegno di legge: 
Testo ddl responsabilità magistrati approvato il 20 novembre 2014

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