Il lavoratore autonomo può continuare ad essere iscritto nelle liste di mobilità e conserva il diritto all'indennità prevista, occorre, però nello stesso tempo, che il legislatore individui la soglia oltre la quale viene meno la funzione sostitutiva del reddito dell'indennità stessa. E' questo il principio espresso dalla Corte di cassazione con una recente sentenza depositata il 1 aprile u.s.

(Cassazione Civile, Sent. 01/04/2004, n.6463)

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