Arbitrati, negoziazione assistita ed escussione testi fuori dal processo, rappresentano il perno dell'unico decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri, nell'ambito del pacchetto di riforma della giustizia civile, che dovrebbe diventare operativo nei prossimi giorni, dopo la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Artefici della quasi impronunciabile "degiurisdizionalizzazione", oggetto del decreto, saranno proprio gli avvocati, ai quali la riforma fornirà gli strumenti per contribuire a dimezzare l'arretrato di oltre 5 milioni di cause civili, secondo la sfida lanciata dal Governo e dal premier Renzi.

Principi del foro o difensori alle prime armi, toccherà a tutta la categoria il ruolo di risolutori delle controversie fuori dalle aule di giustizia, tramite le due misure contenute nello schema di decreto legge: arbitrato e negoziazione assistita.

Il primo prevede l'introduzione di una "translatio iudicii", ossia di un trasferimento vero e proprio dalla sede giurisdizionale a quella arbitrale, per tutti i procedimenti pendenti innanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello, eccetto quelli sui diritti indisponibili. Previa istanza congiunta delle parti, la causa sarà trasferita, dunque, dal giudice al Consiglio dell'ordine forense circondariale che provvederà alla nomina di uno o più arbitri individuati tra gli avvocati iscritti all'albo da almeno tre anni per la prosecuzione del procedimento. Il lodo finale avrà valore di sentenza.

La seconda, invece, dedicata, salva sempre l'esclusione dei diritti indisponibili, alle parti che vogliono comporre la lite amichevolmente attraverso una convenzione con l'assistenza dei propri difensori. La negoziazione è condizione di procedibilità per diverse materie e va comunque tentata, prima di adire il giudice, per il risarcimento danni da circolazione stradale e le richieste di pagamenti di somme entro i 50 mila euro. La procedura della negoziazione assistita da un avvocato viene estesa dal decreto anche alle separazioni consensuali e ai divorzi su domanda congiunta, purché non siano presenti figli minori, portatori di handicap grave o maggiorenni non autosufficienti. Gli accordi che compongono le controversie, sottoscritti dalle parti e dai loro avvocati, costituiscono titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Ad assumere rilievo, inoltre, ai fini degli obiettivi di snellimento e semplificazione, è la possibilità per i legali di raccogliere le testimonianze, attestando l'autenticità delle dichiarazioni scritte agli stessi rese fuori dal processo. 

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