Con DD.MM. 10 marzo 2004 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha determinato, in attuazione dell'art. 22 e 36 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, l'indennità mensile di disponibilità da corrispondere ai lavoratori nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e nell'ambito del contratto di lavoro intermittente. L'indennità mensile per la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può essere inferiore a 350 euro ed è divisibile in quote orarie, per il lavoro intermittente la misurà dell'indennità, anch'essa divisibile in quote orarie, non può essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 10/03/2004, G.U. 23/03/2003, 69)

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