Il doppio registro tenuto dall'insegnante a titolo personale, custodito a casa e in contraddizione con il registro ufficiale di classe, può essere causa di condanna per falso ideologico

Così ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con l'interessante sentenza n. 23237 del 4 giugno 2014, occupandosi del reato di cui all'art. 479 c.p

La vicenda vedeva indagato per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, un professore di fisica il quale trasferendo le annotazioni trascritte nel proprio registro personale, dallo stesso custodito a casa e usato come promemoria per appuntare valutazioni e note sui suoi studenti, riportava un voto molto basso ad un alunno in corrispondenza di una data in cui lo stesso risultava assente e un'ulteriore scarsa valutazione (un tre) a scrutini già conclusi

Il Gup di Crotone dava ragione al professore, considerando le "contrarie indicazioni contenute nella copia del registro delle assenze e dei ritardi" come determinate da un mero "errore materiale" e, ritenendo insussistente alcun movente per il delitto contestato, dichiarava non luogo a procedere perché il fatto non sussiste

L'alunno bocciato, in qualità di persona offesa, proponeva ricorso per cassazione lamentando la mancanza di motivazione in ordine all'ipotesi di reato contestata all'imputato, sottolineando la custodia del registro del professore presso la privata dimora e sostenendo la contraddittorietà delle risultanze dai due registri, frutto evidente di un'apposizione posticcia di voto da parte dell'insegnante determinata da un'operazione di copiatura dal registro privato a quello pubblico. 

La S.C., considerando la mancanza di presa di posizione da parte del giudice di merito sull'esistenza di più registri, sui loro contenuti contraddittori e sulle spiegazioni inconsistenti addotte dall'insegnante per giustificare la sua condotta nel tenere un registro a casa propria, oltre all'assenza di motivazione in ordine all'apposizione, a scrutini già chiusi, dell'ulteriore valutazione negativa espressa nei confronti della persona offesa, ha accolto il ricorso dello studente, annullando la decisione di non luogo a procedere del Gup e rinviando per il riesame al tribunale di Crotone.

 


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