Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 16/22 febbraio 2004) ha precisato che le concessionarie del servizio per la riscossione dei tributi, non possono chiedere né comunicare informazioni personali a terzi senza il consenso dei contribuenti ritenuti morosi, al fine di ottenere una dichiarazione che attesti la presenza dei crediti su cui rivalersi. Con questo provvedimento il Garante ha disposto il blocco del trattamento illecito dei dati di un contribuente da parte di una società concessionaria che ora dovrà sospendere l'uso delle informazioni detenute, limitandosi alla sola conservazione. L'Autorità ha precisato che tale attività oltre a essere illegittima in quanto nessuna norma di legge o regolamentare consente alla società concessionaria di trattare i dati dei contribuenti senza il loro consenso per richiedere a terzi una dichiarazione stragiudiziale anche ai fini di una costituzione in giudizio, viola anche i principi sanciti dalla normativa sulla privacy perché è sproporzionata rispetto alla finalità di recupero del credito, che può essere comunque soddisfatta in altro modo.

In evidenza oggi: