(Redatto da LUCA VACCARI CEO at Ana Fernández & Geval SL) Non è facile scegliere la giurisdizione ideale per costituire una società e, questa operazione, va sicuramente condotta tenendo in considerazione non solo le opportunità economiche presenti in un dato territorio, bensì, anche il trattamento dal punto di vista fiscale dei redditi, anche in funzione della natura giuridica della propria impresa: nel nostro articolo odierno, cercheremo di mettere in evidenza le potenzialità iberiche, prendendo in considerazione anche la Tunisia.

 

La Spagna, tra le economie europee, figura sicuramente tra quelle che hanno introdotto riforme liberali di ampia portata per quanto riguarda la costituzione e la fiscalità delle imprese, migliorando inoltre le condizioni quadro per gli imprenditori anche attraverso specifiche convenzioni contro le doppie imposizioni che offrono risparmi fiscali di notevole portata, come nel caso del rapporto tra Spagna e Tunisia.

 

La convenzione tra questi paesi, infatti, offre vantaggi sia su redditi di persone fisiche e giuridiche (in Spagna), nonché su tantissime altre imposte (in Tunisia), di cui è possibile approfittare - in modo particolare - attraverso l'insediamento di una Permanent Establishment in territorio tunisino, che si trovi a distribuire (e a versare in seguito) dividendi alla propria società madre in terra iberica.

 

Le ritenute alla fonte nel nostro caso sono infatti molto contenute (solo il 5 percento), a condizione che siano soddisfatti alcuni criteri per quanto riguarda la titolarità della controllata tunisina da parte della società iberica (e anche alcune condizioni particolari sono previste per quest'ultima): è inoltre possibile approfittare anche del principio presente nella convenzione che permette di tassare unicamente gli utili (anche se non distribuiti) originati nello stato della controllata tunisina.

 

Non mancano vantaggi anche nel caso dell'imposizione degli interessi: tale forma di reddito, infatti, è sottoposta ad una ritenuta alla fonte che è pari al massimo al 10 percento (in casi particolari è ridotta addirittura al 5 percento). Prima di focalizzare la nostra attenzione su un altro aspetto dell'operatività tra Spagna e Tunisia, sottolineiamo - sempre in riferimento alla CDI - che la stessa ha adottato il metodo del credito di imposta ai fini fiscali.

 

Concentriamoci ora sulla fiscalità iberica: in Spagna, la doppia imposizione giuridica prevede un accorpamento di eventuali diversi redditi conseguiti in un dato territorio, escludendo ovviamente quanto riguarda la Permanent Establishment. Se queste imposte fossero al di fuori della quota (in eccesso di credito), potrebbero essere spalmate in deduzione su un periodo fino a dieci anni.

 

La doppia imposizione economica, secondo la legge spagnola, prevede invece la deduzione dell'imposta sul reddito versata da parte della propria succursale estera, ciò a patto tuttavia che questo importo rientri nella base imponibile: per approfittare di questa deduzione, tuttavia, è necessario adempiere alcune specifiche condizioni previste proprio dalla normativa iberica in materia tributaria.

 

 

 

Spostiamo invece ora la nostra disamina sulla fiscalità tunisina: a livello di utili e capital gain, le aliquote si collocano al 30 percento, mentre che, l'imposizione sugl'interessi raggiunge per contro il 20 percento, o ancora, le royalty sono sottoposte a tassazione in misura del 15 percento. In realtà, poi, bisogna considerare anche la residenza (o meno) per definire eventuali aliquote più o meno vantaggio. Da notare, poi, che è possibile riportare una perdita di esercizio per i cinque anni successivi.

 

Dal punto di vista dell'assoggettamento fiscale, l'esercizio delle società coincide in linea di massima con quello dell'anno solare e, per quanto riguarda gli aspetti burocratici, le dichiarazioni dei redditi debbono essere presentate 85 giorni dopo la conclusione dell'esercizio finanziario (normalmente quindi il 25 marzo). Sono previsti acconti di imposta (a partire ovviamente dal secondo anno di attività) al sesto, nono e dodicesimo mese dalla fine dell'esercizio.

 

Le forme giuridiche presenti in Tunisia, sono quelle classiche: di persone (società in nome collettivo o accomandita semplice) o di capitali (società a responsabilità limitata - anche uni personale, società anonima o società per azioni in accomandita). Dal punto di vista della facilità nella costituzione di impresa, la Tunisia si colloca al 50esima posto sulla classifica dei 185 paesi presi in considerazione nel 2013 da Doing Business.

 

Analizzando in conclusione i vantaggi dell'operare tra Spagna e Tunisia, si può mettere al primo posto l'ottima convenzione contro le doppie imposizioni che, come detto, offre una ritenuta alla fonte contenuta per quanto riguarda i dividendi distribuiti e, ancora, prevede la modalità del credito di imposta per tutte le imposte pagate nello stato contraente.

 

Sulla base del proprio settore economico di attività e in funzione di quelli che sono i propri interessi nell'internazionalizzazione d'impresa, è possibile stabilire in modo puntuale quale sia la forma giuridica da adottare per la propria presenza in Tunisia (optando tra stabile organizzazione o società di capitale): e questo è un aspetto strategico da valutare con grande attenzione.

 

Attraverso un esame dettagliato delle aliquote applicabili alla vostra società - che possono anche variare in funzione del settore in cui operate - e di tutti quegli aspetti che riguardano la partecipazione a livello di capitale sociale nella vostra controllata tunisina, potrete giungere ad un'ottimizzazione fiscale sfruttando al meglio le normative dei rispettivi paesi e la convenzione contro la doppia imposizione.

 

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