Il Ministero del Lavoro, in data 27 marzo 2014, risponde all'interpello n. 9/2014 avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito all'applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008.

La Commissione - si legge nella risposta del Dicastero - ritiene che in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, istitutivo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.

Infatti solo l'istituzione del SINP, che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie.  

La mancata tenuta o vidimazione del registro infortortuni - ricorda il Ministero - comporta per il datore di lavoro l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 89, comma 3 del D.Lgs. 626/1994.  


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