di Luigi Del Giudice - Con l'adozione del decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2011/82/UE, l'Italia aderisce allo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea, sulle infrazioni al codice della strada commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato diverso da quello in cui è stata commessa l'infrazione.

L'autorità designata allo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli è individuata nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informatici e statistici - Direzione generale per la motorizzazione (c.d. punto di contatto nazionale).

In particolare è previsto che, al fine di consentire lo scambio internazionale di dati relativi a veicoli o numeri di targa rubati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, possa accedere con modalità telematiche ai dati in possesso dello stesso Ministero dell'interno, secondo modalità da stabilirsi con apposito decreto. E' previsto inoltre, che in caso di violazioni in materia di sicurezza stradale, sia inviata all'intestatario del veicolo - da parte degli organi di polizia che hanno rilevato l'infrazione - di una lettera d'informazione recante la descrizione delle circostanze della violazione e l'indicazione delle connesse sanzioni. La lettera deve essere redatta nella lingua del paese nel quale il veicolo è stato immatricolato.

Dunque si vuole assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione

 Tuttavia lo scambio trova  applicazione solo per le seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale:

a) "eccesso di velocità", il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato membro dell'infrazione per il tipo di strada e il tipo di veicolo in questione;

b) "mancato uso della cintura di sicurezza", il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini a norma della direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli, e della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

c) "mancato arresto davanti a un semaforo rosso", il transito con semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale pertinente di arresto, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione

d)"guida in stato di ebbrezza", la guida in stato di alterazione dovuta all'alcol, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

e) "guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti", la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di altre sostanze con effetto analogo, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

f) "mancato uso del casco protettivo", il mancato rispetto dell'obbligo di indossare il casco protettivo, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

g) "circolazione su una corsia vietata", l'uso illecito di una corsia della strada, quale una corsia di emergenza, una corsia preferenziale per il trasporto pubblico o una corsia provvisoriamente chiusa per motivi di congestione o di lavori stradali, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

h) "uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida", l'uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione.

Si ricorda che le infrazioni in materia di sicurezza stradale suddette non sono soggette a un trattamento uniforme negli Stati membri. Alcuni Stati membri le qualificano, nel diritto nazionale, come illeciti "amministrativi", mentre altri come illeciti "penali". La  direttiva summenzionata dovrebbe tuttavia applicarsi indipendentemente dalla qualifica di tali infrazioni ai sensi del diritto nazionale.

Dott. Luigi Del Giudice

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