di Agostino Saviano - savago1975a@libero.it
Il contratto di vendita di spazi pubblicitari su pagine internet, conosciuto anche come contratto di bannering, è quella forma di contratto che viene stipulata tra un soggetto venditore, il quale ha la proprietà di un sito internet, ed un altro soggetto, il quale viene definito inserzionista-acquirente. Più precisamente, la venditrice si impegna a pubblicare sul proprio sito internet il banner (striscia che solitamente compare all'inizio di una pagina web) che l'inserzionista-acquirente sceglie secondo le modalità che saranno di seguito illustrate, garantendo nel contempo il link ad una determinata pagina web.

Il contratto in esame può essere considerato di tipo consensuale. Difatti, esso si intenderà perfezionato nel momento in cui l'inserzionista-acquirente riceverà conferma scritta, anche via fax o via e-mail, da parte della venditrice dell'ordine di acquisto di inserzione pubblicitaria.
L'ordine di acquisto viene fatto inviando, anche via fax o via e-mail, alla venditrice del modello di contratto debitamente sottoscritto, ed allegando allo stesso, eventualmente, il banner da pubblicarsi, in formato elettronico, oltre che eventualmente cartaceo.
La conferma da parte della venditrice dovrà indicare l'esatta data di attivazione del banner ed eventualmente del link dell'URL indicato dall'inserzionista-acquirente, del prezzo e della periodicità della pubblicazione, oltre che eventualmente, della facoltà di concordare una diversa periodicità, nel caso in cui non siamo disponibili spazi pubblicitari nel periodo prescelto dall'inserzionista-acquirente. Inoltre, la venditrice può riservarsi di inserire all'interno del proprio sito una nuova pagina dove pubblicare il banner e/o l'annuncio dell'inserzionista qualora le pagine esistenti non offrissero una idonea collocazione al suddetto banner e/o annuncio.
Utili possono risultare quelle clausole in base alle quali l'inserzionista-acquirente garantisce di essere legittimo titolare dei diritti di proprietà o comunque dei diritti di sfruttamento degli eventuali marchi o altri segni distintivi riprodotti nel banner e/o nell'annuncio pubblicitario da pubblicarsi. Inoltre, il banner non dovrà esser illecito, contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, né violare in alcun modo disposizioni di legge o diritti dei terzi. Infine, l'inserzionista-acquirente può obbligarsi a tenere indenne la venditrice da qualsiasi richiesta risarcitoria, nel caso di violazione della normativa sulla proprietà industriale o di quella sul diritto d'autore.
Nel caso in cui l'inserzionista-acquirente riscontri eventuali irregolarità nella diffusione dei messaggi pubblicitari, dovrà darne idonea comunicazione scritta alla venditrice entro un determinato periodo di tempo dalla data di attivazione del banner.
Se il reclamo dovesse risultare fondato, l'inserzionista-acquirente non potrà vantare (eventuali) pretese risarcitorie che siano superiori al prezzo pagato per l'iscrizione, fermo restando che la venditrice non può essere considerata responsabile di eventuali problemi tecnici o di altra natura indipendenti dalla sua volontà, i quali impediscano od ostacolino la corretta operatività del banner o del link dell'URL indicata dall'inserzionista-acquirente.
Agostino Saviano - savago1975a@libero.it

Vedi anche:
Il contratto di compravendita

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