Con D.L. 27 gennaio 2004, n. 16 sono state emanate disposizioni urgenti per i settori dell'agricoltura e della pesca. In particolare per gli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, sono concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I finanziamenti hanno una durata massima di 60 mesi. Viene inoltre sospesa la riscossione dei contributi previdenziali.

(D.L. 27/01/2004, n.16, G.U. 28/01/2004, 22)

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