Con D.M. 28 novembre 2003 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha emanato le disposizioni attuative per la corresponsione dell'assegno per ogni secondo figlio od ulteriore ai sensi dell'art. 21 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269. L'assegno verrà erogato dall'Inps sulla base delle comunicazioni anagrafiche trasmesse dai Comuni. L'assegno non costituisce reddito a fini fiscali e previdenziali.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 28/11/2003, G.U. 26/01/2004, 20)

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