di Marco Massavelli - Il consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di notifica a mezzo posta da parte dell'esattore della cartella, confermato dalla sentenza 8 novembre 2013, n. 25128, della Corte di Cassazione Civile, secondo cui "la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente", ci consente di approfondire alcuni importanti aspetti operativi concernenti la procedura di notificazione delle cartelle esattoriali, o comunque degli ingiuntivi, che riguardano anche la materia del codice della strada, per il mancato pagamento delle relative sanzioni amministrative.


La materia delle notificazioni non ha, nella normativa tributaria, una regolamentazione autonoma e unitaria: in mancanza di regolamentazione specifica, si applica il codice di procedura civile (articoli 137, e seguenti).

Per la notifica della cartella di pagamento (anche per l'ingiunzione fiscale) si applica l'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, concernente "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

Tale norma prescrive che:

  • La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

  • La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.


Per la notifica degli atti tributari e finanziari si applica anche l'articolo 60, del D.P.R. 29 settembre 1973: tale norma richiama l'osservanza degli articoli 137, e seguenti, codice di procedura civile, con alcune modifiche, che consistono in una vera e propria deroga alle modalità previste dal codice di rito, creando, così, un sistema normativo speciale. La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

  • la notificazione e' eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;

  • il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

d) in facolta' del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione prevista alla lettera d) del comma precedente.


In caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, è obbligatorio comunicare all'interessato l'avvenuta notificazione per mezzo di lettera raccomandata: il mancato invio della suddetta raccomandata determina la nullità della notifica.


In caso di irreperibilità assoluta del contribuente, si applica la disposizione di cui all'articolo 60, lettera e), che prescrive le modalità operative previste dall'articolo 140, codice di procedura civile, con alcune specificazioni:

  • l'avviso deve affiggersi all'Albo pretorio per 8 gg in busta chiusa e sigillata;

  • per il destinatario la notifica si ha per avvenuta allo scadere dell'ottavo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio dell'avviso.

Si rammenta come la Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre 2012, n. 258, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile (...) si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario (...) si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600".

Per cui quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140, codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.


Per quanto riguarda la possibilità di procedere a notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale, questa è, attualmente, possibile, nei confronti dei soggetti che ne siano dotati, e può eseguirsi secondo le modalità previste dal DPR 11 FEBBRAIO 2005, n. 68, concernente "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'articolo 27, legge 16 gennaio 2003, n. 3", che esclude espressamente l'applicabilità dell'articolo 149bis, codice di procedura civile.


La Corte di Cassazione, con la sentenza 8 novembre 2013, n. 25128, conclude che ne "consegue che se, … , manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata".



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