di Licia  Albertazzi - Si ringraziano sentitamente l'Avv. Salvatore Farina e l'Avv. Paolo De Marco - Studio Legale Chilosi, i quali hanno segnalato alla redazione la sentenza in oggetto, rendendone possibile il commento e la condivisione con tutti i lettori di Studio Cataldi.



Tribunale di Roma, sezione lavoro, sentenza del 30 Ottobre 2013. Al fine di comprendere al meglio la portata giuridica della sentenza in commento occorre una seppur breve duplice premessa: a seguito del processo di privatizzazione del pubblico impiego, che dagli anni '90 ha interessato il nostro Paese, salvo categorie particolari di pubblici impiegati (come, ad esempio, i magistrati) regola generale è che giudice dei rapporti di lavoro sia il giudice ordinario. Ulteriore intervento legislativo (legge 167/2009 di conversione del d.l. 134/2009) ha introdotto nel nostro ordinamento, come metodo di redazione di graduatoria a seguito di pubblico concorso, il c.d. "criterio dell'inserimento a pettine": si tratta di una modalità di redazione di graduatorie a seguito di esperimento di pubblico concorso basata sulla valutazione sia dell'anzianità di graduatoria maturata dal candidato sia dal punteggio effettivamente ottenuto dallo stesso in sede concorsuale.

Nel caso di specie alla ricorrente, docente abilitata formulante domanda di inserimento nelle graduatorie "ad esaurimento relative alla scuola primaria, relative a tre diverse province, tra cui Roma" tale criterio non è stato applicato. La conseguenza diretta è stata l'assegnazione di una posizione non utile ai fini della stipula di contratto a tempo indeterminato, eventualità che al contrario si sarebbe verificata se fosse stato applicato il criterio di cui sopra.


Il parallelo ricorso al TAR è stato vinto dalla ricorrente, ed il giudice amministrativo ha sospeso l'efficacia del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria; inoltre, La Corte Costituzionale, in pendenza di causa, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il decreto legge 134/2009, applicato al caso in oggetto - "secondo il quale i docenti vengono inseriti nelle graduatorie di altre province, diverse da quella prescelta, dopo l'ultima posizione di III fascia" - nella parte in cui prevede la penalizzazione dei docenti inseriti in liste provinciali diverse da quelle di residenza poiché, di fatto, utilizzando un mero criterio di anzianità si travisa l'intento stesso della normativa, cioè la promozione del merito.


All'intervento della Corte Costituzionale non è tuttavia seguito adeguamento operativo da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte; per tale motivo è stato adito il Tribunale di Roma, in qualità di giudice del lavoro, al fine di veder condannata l'amministrazione all'assunzione della ricorrente, in quanto risultante vincitrice in base alle intervenute cassazioni giudiziali. Secondo il Tribunale "effettivamente la ricorrente, ove fosse stata inserita "a pettine", vale a dire secondo il criterio di merito del punteggio maturato in precedenza, indipendentemente dalla provincia di provenienza, si sarebbe collocata nelle posizioni sopra indicate", cioè in posizione utile alla stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato. "L'inserimento in graduatoria comporta anche l'immissione in ruolo della ricorrente". Ogni tipo di eccezione proposta dal Miur in sede civile, in quanto sostanzialmente di natura amministrativa, non può trovare accoglimento presso il presente giudice del merito. Il ricorso viene accolto e la pubblica amministrazione condannata all'immissione a ruolo della ricorrente.


Si tratta di un importante precedente per tutti quei soggetti che, come il docente coinvolto, hanno subito il medesimo trattamento discriminatorio.


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