di Marco Massavelli - In base alla legge n. 65/1986 e alla legge regionale n. 17/1990 e come affermato in giurisprudenza, il Corpo di Polizia Municipale costituisce un'entità autonoma che deve essere diretta da un ufficiale di polizia municipale, di talché la decisione del Comune di conferire l'incarico prescindendo da siffatta qualifica risulta illegittima, anche perché immotivata. Del caso concernente il ricorso al giudice amministrativo di un appartenente alla Polizia Municipale, unico dipendente in categoria D in possesso della qualifica di ufficiale di Polizia Municipale, per la nomina a Comandante, se ne è occupato il TAR Sicilia, con la sentenza 11 novembre 2013, n. 2747.

Il caso di specie riguarda un Comune siciliano ove, pur prevedendo il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale che il Comandante del Corpo deve essere in possesso della qualifica di ufficiale di polizia municipale, era stato approvato, con deliberazione di Giunta un nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, oltre che un nuovo organigramma e funzionigramma comunale, strutturando l'apparato burocratico in tredici settori (tra cui quello relativo alla Polizia Municipale) e rinviando, quanto al conferimento degli incarichi di vertice dei settori stessi, al nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (e non al vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale).

Dovendo ricoprire il posto di responsabile del Settore della Polizia Municipale, il Comune ha invitato i dipendenti in categoria D a produrre eventuale documentazione utile per l'attribuzione di tale posizione. Nonostante il ricorrente fosse l'unico dipendente in categoria D in possesso della qualifica di ufficiale di Polizia Municipale, così come previsto nel Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, il Sindaco conferiva l'incarico di cui si tratta al controinteressato, sebbene questi fosse privo della qualifica di ufficiale di polizia municipale.

Il ricorso è in parte manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed in parte manifestamente inammissibile per carenza di interesse. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione quanto all'impugnazione della nota di invito a partecipare alla selezione interna per la nomina di Comandante della Polizia Municipale e della determinazione sindacale di nomina del vincitore, essendo pacifico che, ai sensi dell'art. 63, primo comma, d.lgs. n. 165/2001, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le questioni relative alla selezione per il conferimento di posizioni organizzative all'interno della Pubblica Amministrazione e quelle relative ai successivi atti di conferimento (per tutte, cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 8836/2010). Va indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, innanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, secondo comma, c.p.a. Quanto alla deliberazione della Giunta Municipale di approvazione del nuovo organigramma e funzionigramma comunale e al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dal Comune, sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la prima è un cosiddetto atto "macro-organizzatorio" ai sensi dell'art. 2, primo comma, d.lgs. n. 165/2001 ( individuando le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e gli uffici di maggiore rilevanza), mentre il secondo è un regolamento.

Risulta, inoltre, che la delibera di approvazione del nuovo organigramma e funzionigramma comunale non ha modificato la disciplina contemplata dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale sotto il profilo indicato e che né essa, né il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ledono in alcun modo l'interesse del ricorrente.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte inammissibile per carenza di interesse.



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