L'Inps, con messaggio n. 18413 del 13 novembre 2013, fornisce chiarimenti in merito alla verifica dell'attività concretamente svolta ed alla conseguente iscrivibilità nella gestione commercianti dei titolari di imprese esercenti attività di elaborazione dati, classificate con il codice 63.1, in base all'Ateco 2007.

In considerazione del fatto che - si legge nel messaggio dell'Istituto - il nuovo gruppo 63.1 comprende sia attività di elaborazione meccanica dei dati, sia la più ampia attività di consulenza e prestazione di servizi connessi, non è stata più effettuata alcuna esclusione aprioristica dall'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, in quanto si rende necessaria, per ognuna delle imprese che vi rientrano, la puntuale verifica della concreta attività svolta.

Tali iscrizioni sono state determinate a seguito della nuova classificazione dei codici ATECO 2007 che ha fatto confluire nel codice 63.1 l'intero codice 72.3, parte del 72.4 e parte del 72.6 che precedentemente risultavano iscrivibili alla gestione.

Le strutture territoriali - precisa l'Inps - avranno "cura di gestire le doglianze presentate con riferimento a tale ambito di attività, sia in termini di contenzioso amministrativo che di mera richiesta di riesame dei provvedimenti d'iscrizione, nell'ottica di valutare caso per caso l'attività svolta e confermare la sussistenza dell'obbligo contributivo alla Gestione Commercianti - sempreché sussistano tutti i requisiti di legge - ove l'attività medesima esuli dalla mera elaborazione dati e consista anche nella prestazione di servizi di vario genere."

Inoltre, in tutti i casi nei quali le suddette strutture ritengano che l'attività attualmente svolta dall'impresa non corrisponda a quella dichiarata al momento dell'iscrizione, si potrà procedere ad una modifica dell'inquadramento con decorrenza ex nunc, avvalendosi dell'attività ispettiva e/o delle nuove dichiarazioni e documentazioni fornite direttamente dal datore di lavoro.

E' utile precisare - conclude l'Istituto - che, qualora l'iscrivibilità nella gestione sia stata in precedenza esclusa dalla stessa sede, potrà essere riconosciuta al richiedente la riduzione delle sanzioni civili.


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