di Avv. Davide Sacco, Budapest - Ungheria -  www.consulenzalegaleungheria.it 

A differenza di quanto previsto dalla normativa italiana, dove per procedere alla compravendita immobiliare è necessario il rogito notarile, in Ungheria, ai sensi dell'art. 32 (2), c) e d) della legge CXLI del 1997 "sulla procedura catastale", è facoltà delle parti della compravendita decidere se procedere con il rogito presso un avvocato o presso un notaio.

Giova sottolineare come, nonostante tale previsione normativa consenta di scegliere liberamente a quale professionista rivolgersi, la quasi totalità delle compravendite immobiliari venga effettuata dagli avvocati, che, nel ruolo di pubblici ufficiali, controllano l'identità del venditore e dell'acquirente, che l'atto abbia tutti i requisiti previsti dalla legge e che lo stesso risponda alla reale volontà delle parti.

Per quanto concerne il principio che regola l'acquisto della proprietà di beni mobili o immobili, l'ordinamento ungherese si discosta dalla tradizione codicistica francese, sulla cui base si fonda  anche l'ordinamento italiano, dove il trasferimento della proprietà avviene secondo il principio c.d. „consensualistico".

L'ordinamento ungherese si fonda, infatti, sul principio c.d. "realistico" proprio della tradizione romana e ancor oggi presente in molti ordinamenti di impostazione germanica. Il passaggio della proprietà avviene, quindi, non sulla base del consenso reciprocamente scambiato fra le parti, ma solo a seguito della consegna, qualora si tratti di beni mobili, ovvero a seguito della avvenuta trascrizione presso il Catasto, qualora si tratti di beni immobili.

L'imposta sulla compravendita immobiliare è pari al 4% del valore dell'immobile acquistato ma in nessun caso può eccedere l'importo di HUF 200.000.000 (pari, al tasso di cambio odierno, a € 676.000).

La legge prevede poi il caso specifico in cui un immobile sia acquistato da un imprenditore o da una società che svolga come attività principale l'attività di compravendita (commercio) di immobili. In tal caso l'imposta ammonta al 2% del valore dell'immobile.

L'imposta non deve essere versata al momento del rogito, ma solo successivamente alla comunicazione che giungerà, solitamente entro qualche mese, dalla Nemzeti Adó- és Vámhivatal (agenzia delle entrate ungherese).


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