Dott. Emanuele Mascolo - L'art. 21 n.IV del Codice deontologico forense, recita: " l'iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di " praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di " abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione." Sul punto è intervenuta la così detta Riforma Forense ( L.247/2012), che all'art. 41, co.12, ha previsto espressamente che " nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro." Sullla questione, alcuni COA hanno chiesto dei chiarimenti al CNF, in ragione del fatto che la nuova disciplina prevederebbe che il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, possa esercitare l'attività professionale solo "in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica", perciò, non sarebbe più possibile, ad avviso del COA, iscrivere i tirocinanti nello speciale elenco dei praticanti abilitati. Con il Parere n. 51 del 22/05/2013, il CNF ha chiarito che costituiscono norme preordinate e necessariamente coordinate, dedicate all'interpretazione della disciplina sul tirocinio del praticante avvocato, quelle recate dagli artt. 41, comma 13, contemplante l'emanazione del Regolamento ministeriale, sentito il CNF, concernete le modalità di svolgimento del tirocinio e le procedure di controllo da parte dei COA, e quella di cui all'art. 29, comma 1, lett. c) della nuova legge, con la quale si prevede che, affinchè il COA possa sovraintendere al corretto ed efficace svolgimento del tirocinio forense, il CNF emanerà un Regolamento recante, fra l'altro, le modalità da rispettare per curare la tenuta del registro dei praticanti e per annotare "l'abilitazione al patrocinio sostitutivo." L'art. 29 anzidetto, peraltro, trova riscontro nel successivo art. 35 (Compiti e prerogative del Consiglio Nazionale),alle lettere b) ed f) del comma 1. Ne consegue che la nuova disciplina del patrocinio sostitutivo e della relativa abilitazione, decorrente dalla data della delibera consiliare di iscrizione nell'apposito elenco, da istituirsi, quest'ultimo, ex art. 15, comma 1, lett. h), non è di immediata applicazione, dovendosi al riguardo attendere l'emanazione sia del relativo decreto ministeriale che di quello che dovrà essere predisposto dal CNF. Per l'effetto, trova logica applicazione, anche in tale ambito, la disciplina transitoria recata dall'art. 48 della legge n. 247/2012, in forza della quale, fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della medesima e fatta salva la riduzione del periodo di tirocinio, l'accesso all'esame di abilitazione, per il cui svolgimento il tirocinio è necessariamente propedeutico, resta disciplinato dalle disposizioni precedenti.


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