Dott. Roberto Paternicò - Sono in corso i lavori per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, in attuazione degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), per definire i parametri unici circa la quantificazione dei risarcimenti per le menomazioni all'integrità psico-sica di lieve entità e di quelle comprese tra dieci e cento punti di invalidità, nonché del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità. 
Sullo schema del decreto si è espresso, in sede consultiva, il Consiglio di Stato, esprimendo alcune considerazioni, volte ad evitare il rischio che eventuali scostamenti del testo dai criteri stabiliti nei predetti articoli del Codice, provochino confusione o la disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice civile investito dalla domanda risarcitoria. Il Consiglio di Stato segnala un'incongruenza tra i parametri indicati nel decreto e quelli riportati in particolar modo nell'art. 138, comma 2, lettera c. (progressione dei coefficenti moltiplicatori) e del l'ar t.139, comma 6 (coefficenti stabiliti in misura crescente, ma non in misura proporzionale all'aumento della percentuale di invalidità) così come previsto dal Codice del la Assicurazioni. La definizione di tali aspetti sarà oggetto di attenta verifica. 

Le critiche

1. Molte associazioni di consumatori e dei familiari delle vittime di incidenti stradali, ritengono tale provvedimento fortemente lesivo del diritto di ottenere un dignitoso e giusto risarcimento dei danni subiti. Una notevole riduzione dell'ammontare dei risarcimenti al solo danno biologico standard, lamentando come nelle tabelle contenute nello schema di decreto del Presidente della Repubblica si realizzi, un mero indennizzo che non garantisca appieno il meccanismo del risarcimento.

2. La III Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 7 giugno 2011 n. 12408, ha defnito le tabelle elaborate dal tribunale di Milano come le più congrue, sia per il metodo di calcolo sia per quanto riguarda i valori risarcitori, individuando in esse il parametro di riferimento per il risarcimento alla persona da applicarsi uniformemente sull'intero territorio nazionale. Tale orientamento è stato, poi, ulteriormente confermato dalle sentenze Cassazione Civile Sezione III, 30 giugno 2011, n. 14402, Cassazione Civile Sezione III, 11 maggio 2012, n. 7272, nonché dall'ordinanza 4 gennaio 2013, n. 134. "Ipse dixit" Sono in corso i lavori per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, in attuazione degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), per definire i parametri unici circa la quantificazione dei risarcimenti per le menomazioni all'integrità psicofsica di lieve entità e di quelle comprese tra dieci e cento punti di invalidità, nonché del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità. Sullo schema del decreto si è espresso, in sede consultiva, il Consiglio di Stato, esprimendo alcune considerazioni, volte ad evitare il rischio che e ventuali scostamenti del testo dai criteri stabiliti nei predetti ar ticoli del Codice, provochino confusione o la disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice civile investito dalla domanda risarcitoria. Il Consiglio di Stato segnala un'incongruenza tra i parametri indicati nel decreto e quelli riportati in particolar modo nell'art. 138, comma 2, lettera c. (progressione dei coefficenti moltiplicatori) e del l'ar t.139, comma 6 (coefficenti stabiliti in misura crescente, ma non in misura proporzionale all'aumento della percentuale di invalidità) così come previsto dal Codice del la Assicurazioni. La defnizione di tali aspetti sarà oggetto di attenta verifica.


LE CONSEGUENZE DISTORSIVE PER I RISARCIMENTI NON DERIVANTI DALLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCA)

Il Consiglio di Stato segnala, inoltre, un'altra possibile conseguenza distorsiva derivante dall'applicazione ai soli sinistri stradali degli indici parametrici contenuti nelle tabelle del regolamento in questione. Infatti, isolare l'intervento normativo alla R.C.A., causerebbe differenti trattamenti risarcitori, a seconda del solo fatto che la lesione sia avvenuta nell'ambito della circolazione stradale o meno, e quindi suggerisce di valutare se sia utile promuovere una modifica legislativa che consenta di ampliare lo spettro applicativo delle predette tabelle parametriche. Un altro aspetto attiene l'efficacia temporale dell'eventuale provvedimento. Sarà necessario chiarire se i nuovi parametri, siano da ritenersi applicabili anche a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite, e cioè ove l'evento dannoso si sia già verificato al momento di entrata in vigore del regolamento stesso. Il tutto, per evitare un'applicazione temporale disomogenea sul territorio nazionale e scongiurare possibili controversie su tale aspetto. In sintesi, non sembra corretto creare due diversi parametri di misura per i "figli" (danni derivanti da RCA) e per i "figliastri" (danni derivanti ad esempio da: Responsabilità civile verso terzi in genere da attività aziendali, sanitarie, commerciali, professionali, etc.). Il Governo con la collaborazione delle Commissioni competenti in materia, sarà impegnato a valutare con attenzione la problematica nel suo complesso prima di emanare lo schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente le tabel le per la quantificazione del risarcimento di tali danni. La ricerca di un equilibrio tra le lesioni dei diritti dei danneggiati, la riduzione dei premi assicurativi ed un' avvicinamento ai parametri utilizzati nel resto d'Europa.

CHE DIRE SUGLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA?

Lo scopo della riforma, in discussione, è volto al riequilibrio dei valori utilizzati negli altri Paesi europei per un'equa riorganizzazione dei fattori economici di settore. La riduzione dei costi assicurativi per gli utenti, non sacrificando i diritti dei danneggiati. Dott. Roberto Paternicò 

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Rubrica Diritto ed Economia





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