di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 22974 del 9 ottobre 2013. La rendita per malattia professionale richiede che la malattia sia contratta nell'esercizio o a causa della lavorazione svolta, sicché il riconoscimento del diritto alla rendita implica uno stretto nesso tra patologia e attività lavorativa, che in casi di fattori plurimi deve costituire "la condizione sine qua non della malattia". E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 9 ottobre 2013, n. 22974.

Sulla base dello stretto legame tra attività lavorativa e malattia è stata distinta la rendita dall'equo indennizzo per il cui riconoscimento è stato ritenuto sufficiente che la menomazione subita dal lavoratore sia comunque connessa con il servizio prestato. Il requisito della inscindibile connessione tra rendita e attività lavorativa caratterizza anche la differenza tra malattia professionale ed infortunio sul lavoro. Solo in relazione a quest'ultimo secondo un indirizzo ormai consolidato la copertura assicurativa va estesa anche agli eventi verificatisi al di fuori dei luoghi di lavoro e non solo nel corso della prestazione lavorativa nonché per accadimenti ricollegabili seppure in forma indiretta allo svolgersi dell'attività di lavoro.L'articolo 3 del DPR 30 giugno 1924 n. 11224 ricollega l'assicurazione per le malattie professionali a specifiche tabelle a dimostrazione della configurabilità di un nesso eziologico tra malattia ed esercizio di attività lavorativa con possibili effetti morbigeni. Il DPR 30 giugno 1965 n. 1124 distingue, quindi, tra due ben diverse qualificazioni giuridiche di eventi lesivi oggetto di tutela, ossia "infortunio sul lavoro" e "malattia professionale". Questi eventi, legittimando domande con una diversa causa petendi e un diverso petitum, richiedono conseguentemente sul versante processuale una distinta articolazione delle prove con riguardo anche al nesso eziologico. In particolare, la normativa per la malattia professionale prevede il riconoscimento della relativa rendita in quanto venga causata dal lavoro e non contratta in occasione del lavoro.

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