Dott. Emanuele Mascolo - Il Tribunale di Latina con la Sentenza 1764/13 affronta una serie di tematiche tra cui quella relativa al mantenimento dei figli maggiorenni. Ne ha dato notizia l'Avv. Claudia De Palma nel sito dell'AMI
Nel caso di specie il Tribunale afferma che Il figlio maggiorenne che in passato abbia già svolto un'attività lavorativa non ha diritto all'assegno di mantenimento anche se questa attività sia poi successivamente cessata
Allineandosi ad un principio già enunciato dalla suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 12477/2004) il tribunale ricorda che "il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento".

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