Dal prossimo 21 settembre torna la mediazione civile obbligatoria, riesumata dal decreto "del fare" emanato dal Governo Letta. Già sperimentata tra il 2011 e il 2012 prima dello stop della consulta, che ne aveva bocciato l'obbligatorietà nei processi civili, si configura quale strumento per recuperare terreno rispetto alla crescita delle controversie giudiziarie e alle cause rimaste irrisolte, e per colmare i gap dovuti ai ritardi accumulati per la lunghezza dei processi. L'obiettivo dovrebbe essere quello di sveltire i tempi decisionali in materia di contenzioso, sempre che si riesca, considerata l'ostilità e l'opposizione di gran parte dell'avvocatura. Dunque, fra pochi giorni e dopo tante discussioni e polemiche, l'istituto della mediazione tornerà ufficialmente in pista: ma con quali novità? Con il decreto del Fare, ovvero il decreto legge n. 69 del 2013, è stata reintrodotta, in via sperimentale, la mediazione civile obbligatoria a tempo, ossia della durata di 4 anni al massimo. Decorso tale periodo si stabilirà, in base ai risultati raggiunti e ad un'analisi dei benefici riscontrati, se renderla definitivamente obbligatoria oppure no. L'istituto della mediazione obbligatoria sarà inoltre esteso anche al risarcimento dei danni derivanti dalle professioni sanitarie e non si limiterà più solo a quelle mediche. Le materie che possono essere oggetto di mediazione obbligatoria sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Con la reintroduzione della mediazione obbligatoria, il ruolo dell'avvocato, di fatto un mediatore di diritto, diventa centrale. Sin dal primo incontro, e nel corso di tutta la procedura, è prevista l'assistenza del legale il quale sarà inoltre chiamato a certificare la conformità dell'accordo conciliativo alle norme imperative e all'ordine pubblico, al fine di renderlo un titolo esecutivo. In assenza della sottoscrizione dell'avvocato, è necessaria l'omologazione del presidente del tribunale. E' inoltre previsto che la durata del procedimento non possa superare i tre mesi e che la domanda di mediazione debba avvenire depositando un'istanza presso un organismo avente sede nel territorio di cui il giudice è competente per la controversia. Un'ulteriore novità riguarda il compenso del mediatore: nel caso in cui il mancato accordo sia perfezionato già durante il primo incontro, non sarà dovuto alcun onorario. Spunta infine anche l'ipotesi di uno sconto fiscale a chi giunga ad un accordo su una vecchia causa civile. Il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri, durante il convegno tenutosi a Roma "Giustizia civile: tra riforma e ritardi: la necessità di un sistema efficiente" e promosso da Confindustria, ha suggerito la possibilità di un "bonus fiscale per le transazioni sulle liti civili pendenti da un certo numero di anni, per esempio quattro". Al fine di "promuovere" tale istituto, e nel tentativo di riuscire a far breccia nella resistenza, Ferri ipotizza per gli avvocati coinvolti nell'assistenza legale nelle procedure di conciliazione l'introduzione "di una cedolare secca su compensi relativi alle liti transatte", mentre per le liti riguardanti i trasferimenti immobiliari tra privati, pensa "ad una riduzione sull'imposta di registro". Lo sviluppo di una soluzione alternativa alle controversie, si confermerà un volano anche per l'economia, come sostiene il segretario generale di Unioncamere, Claudio Gagliardi, intervenuto allo stesso convegno? Siamo sulla strada giusta verso quella che sembra essere ormai una necessaria evoluzione altresì culturale?
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