Con D.L. 24 dicembre 2003, n. 354 sono state emante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque e per l'amministrazione della giustizia. Il provvedimento si è reso necessario in seguito all'esito delle declaratorie di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze della Corte costituzionale numeri 305 e 353 del 2002 sulla composizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche e in attesa della complessiva riforma della disciplina concernente il governo delle acque pubbliche e degli impianti elettrici, che attualmente risale al testo unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775; I Tribunali regionali dal 1° gennaio 2004 saranno costituiti da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello. Il provvedimento interviene inoltre a prorogare sino al 31 dicembre 2004 l'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza.

(D.L. 24/12/2003, n.354, G.U. 29/12/2003, 300)

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