Nella nostra odierna analisi dedicata alla speciale normativa iberica sugli istituti di moneta elettronica, abbiamo deciso di soffermarci su un aspetto molto interessante e che spesso non viene nemmeno trattato, vale a dire, quegli aspetti normativi che regolamentano in modo dettaglio la costituzione di un'entità di moneta elettronica che sia separata. Preoccupiamoci quindi di analizzare alcuni articoli per comprendere meglio le necessità per essere operativi in modo legale.

L'articolo numero 8.1 della legge 21/2011 del 26 luglio, prevede che un istituto di moneta elettronica ibrido si debba presentare come un'entità separata per l'emissione di moneta elettronica e per la prestazione di servizi di pagamento, dal momento in cui la Banca di Spagna lo esiga per valutare le altre attività svolte dall'istituto di moneta elettronica, che in una qualche maniera possano pregiudicare il funzionamento della stesso, oltre che la capacità della autorità competenti di sorvegliare il rispetto degli obblighi di legge vigenti all'interno della specifica normativa per gli istituti di moneta elettronica.

La Banca di Spagna è inoltre chiamata a decidere dell'obbligo di costituire un'entità di moneta elettronica separata, dopo aver preventivamente preso contatto con l'istituto di moneta elettronica interessato da questa procedura. La decisione deve di principio indicare le varie condizioni per la costituzione dell'entità di moneta elettronica separata, determinando in modo particolare quali altre attività estranee all'emissione di denaro elettronico ed i relativi servizi di pagamento possano pregiudicare la solvibilità dell'istituto stesso. Oltre a ciò, anche la capacità del Banco di Spagna di mettere in esercizio il dovere di vigilanza sull'adempimento degli obblighi stabiliti per legge o di qualunque altro misura che si renda necessaria per il rispetto dei citati obblighi deve essere garantita.

È poi peraltro necessario depositare presso la Segreteria Generale del Tesoro e della politica finanziaria la costituzione dell'entità di moneta elettronica separata e la relativa corrispondente applicazione: questo passo deve essere effettuato necessariamente entro e non oltre tre mesi dalla data di avviso prestabilita dal Banco di Spagna. Qualora il periodo in questione dovesse essere trascorso senza l'ottenimento dell'autorizzazione prevista, o parimenti nel caso in cui l'istituto di moneta elettronica ibrida non cessasse tutte le attività accessorie entro tre mesi, l'autorizzazione concessa ad essa potrà essere revocata secondo quanto riportano le disposizioni dell'articolo numero 5.3. capoverso della legge 21/2011, del 26 luglio.

All'atto dell'effettiva costituzione dell'entità di moneta elettronica separata, il trasferimento dell'attività stessa può essere messo in atto entro e non oltre un periodo pari a tre mesi, a partire dal momento in cui è accertato il ricevimento dell'autorizzazione. Per gli imprenditori interessati a fare business in Spagna è disponibile una comparativa fiscale con pratico esempio al seguente link:COMPARATIVA FISCALE ITALIA - SPAGNA
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