di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro , sentenza n. 18267 del 30 Luglio 2013. Deve escludersi la sussistenza del diritto del dipendente al risarcimento del danno biologico a carico del datore di lavoro per il carcinoma polmonare contratto dal lavoratore laddove dalla CTU l'esposizione all'amianto per motivi di servizio risulta inferiore ai valori soglia statisticamente rilevanti mentre detta patologia è pacificamente «dose-dipendente», non potendosi invece ignorare ai fini dall'incidenza causale sull'insorgenza della malattia l'abitudine voluttuaria al fumo e la familiarità al tumore del lavoratore interessato. E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 30 luglio 2013, n. 18267.

E' scientificamente assodato che la tossicità dell'amianto si manifesta principalmente in caso di inalazione delle relative fibre e che il rischio per la salute è direttamente legato alla quantità e al tipo di fibre inalate, alla loro stabilità chimica nonché ad una predisposizione personale a sviluppare la malattia. In particolare, in base alle attuali conoscenze scientifiche sui rischi da esposizione all'amianto, le fibre di amianto inalate possono produrre principalmente le seguenti patologie: l'asbestosi (patologia non tumorale del polmone), il carcinoma (patologia tumorale del polmone), il mesiotelioma (patologia tumorale della pleura o del peritoneo), tumori del tratto grastro-intestinale, della laringe e di altre sedi. Inoltre mentre è scientificamente pacifica la «dose-dipendenza» dell'asbestosi e del carcinoma polmonare, per quanto riguarda il mesiotelioma il discorso si presenta decisamente più complesso da un punto di vista medico.

In tema di responsabilità datoriale ex art. 2087, cod. civ., per l'accertamento del nesso causale tra condotta e l'evento di danno alla salute del dipendente pur non richiedendosi la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima e il secondo, è tuttavia necessaria la sussistenza di un rapporto di "elevata probabilità scientifica" da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezze giuridiche le conclusioni astratte svolti in termini probabilistici del consulente tecnico, sicchè il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando nei sia conseguenza altamente probabile e verosimile.


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