di Barbara Luzi - Il Consiglio di Stato, con la sentenza n° 3525 del 27/06/2013 si pronuncia sul ricorso di un cittadino straniero che chiede di rivedere la sentenza del TAR Veneto n. 01632/2011.
Il Tribunale Amministrativo aveva infatti respinto il ricorso da questo soggetto proposto per l'annullamento del provvedimento di irricevibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno sulla scorta del fatto che la domanda di rinnovo di tale permesso era stata presentata tardivamente (dopo nove mesi) desumendo dall'art. 13 c.2 della L. 286/98 che il termine di presentazione della domanda di rinnovo è di 60 giorni dalla scadenza dello stesso.
L'interessato ha proposto ricorso, adducendo attraverso il proprio legale, il carattere incolpevole del ritardo, che risulta da circostanze che il Tribunale amministrativo a loro dire, non ha ritenuto di prendere in considerazione ed il fatto che l'Amministrazione pubblica che ha emesso il provvedimento non ha utilizzato gli istituti di partecipazione previsti dalla legge n. 241/1990 ed, in particolare, non ha effettuato la comunicazione del preavviso di rigetto.
Per questo motivo il ricorso viene ritenuto fondato, lo strumento della comunicazione del preavviso di rigetto poteva infatti consentire al destinatario del provvedimento di provare quanto invece aveva dovuto dichiarare successivamente nel ricorso e cioè la sua situazione familiare e la sussistenza di gravi motivi, che possono aver determinato il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Inoltre sono rimaste prive di valutazione sia da parte del provvedimento impugnato che dalla sentenza del T.A.R. adito le circostanze relative all'autosufficienza economica ed alla situazione familiare dell'odierno ricorrente. Posizione che può essere circoscritta nell'ipotesi del ricongiungimento familiare in seguito a degli avvenimenti che avevano visto riunirsi il nucleo familiare dell'interessato nel nostro paese.
Il Consiglio di Stato, quindi, accoglie il ricorso in riforma della sentenza impugnata.

Barbara Luzi - barbaraluzi@libero.it
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